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Ferie maturate non godute: quando spetta il pagamento per i docenti?

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Ferie maturate non godute: quando spetta il pagamento per i docenti?

Con la fine dell’anno scolastico ritorna il tema delle ferie maturate non godute dai docenti con contratto a termine. Molti in particolare si chiedono quando spetti il pagamento.

Ricordiamo innanzitutto quando i docenti possono andare in ferie.
I docenti possono usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell’anno, é consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (se maturate) e, comunque, subordinate alla sua possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.

Vediamo di fare chiarezza facendo riferimento al quadro normativo: la materia, inizialmente regolamentata dal CCNL dagli artt. 13 e 19, è poi stata modificata dalla legge di stabilità 2013, che ha previsto eccezioni per il personale supplente a tempo determinato della scuola, quando la brevità del contratto non consenta la fruizione delle ferie maturate.
Ciò comporta che i supplenti temporanei mantengono generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato.

In caso di mancata fruizione, totale o parziale, la possibilità di liquidazione delle ferie non godute da parte del personale supplente, è stata fortemente limitata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all’art. 5, comma 8, prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Per il personale docente ne deriva che dal calcolo dei giorni da liquidare:
– ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno: vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche.
– per i supplenti con incarico al 31 agosto la fruizione avviene normalmente nell’arco del periodo estivo di sospensione della didattica.

 

 

 

 

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Fonte: https://www.orizzontescuola.it/

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