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Concorso straordinario per l’abilitazione: i 3 anni di dottorato non valgono come requisito di accesso [Parere del Consiglio di Stato]

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diplomati itp, laurea e 24 cfuIl Consiglio di Stato ha emesso il parere n. 1064/2021 con riferimento alla validità degli anni di dottorato di ricerca ai fini dell’ammissione al Concorso straordinario per abilitazione.
Com’è noto tale procedura concorsuale, che non è ancora stata avviata, richiedeva come requisito di accesso, l’aver svolto almeno 3 annualità di servizio nelle scuole statali, paritarie o nei percorsi IeFP per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui almeno 1 anno di servizio specifico (dal requisito di servizio specifico erano esonerati solamente i docenti di ruolo). 

I ricorrenti avevano presentato ricorso chiedendo di considerare le annualità svolte in qualità di dottorandi ai fini dell’ammissione a detta procedura.

Ebbene,  secondo i giudici di Palazzo Spada l’attività svolta durante i 3 anni del corso di dottorato di ricerca non vale come servizio per partecipare al concorso

Infatti,  secondo il Consiglio di Stato,

È IRRAGIONEVOLE CONSIDERARE SERVIZIO UTILE L’ATTIVITÀ PRESTATA NEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA: INFATTI, NÉ SI INSTAURA UN RAPPORTO LAVORATIVO, NÉ SI ATTRIBUISCE AGLI INTERESSATI LA QUALIFICA DI PRECARI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI“.

A supporto di ciò, argomentano i giudici, vi è la previsione da parte del legislatore del requisito dell’anno di servizio specifico.  Tale anno è utile solo se svolto nella stessa classe di concorso per cui si partecipa alla procedura e doveva essere svolto evidentemente nella scuola secondaria (come suddetto, solo i docenti di ruolo erano esonerati dal possesso dell’annualità di servizio specifico). Ciò priva di ogni rilievo ai fini dell’ammissione alla procedura l’attività svolta nell’ambito dei corsi di dottorato.

É bene precisare che il parere non riguarda e quindi non intacca la valutazione del Dottorato di ricerca in quanto titolo valutabile bensì unicamente la sua valutabilità ai fini dell’accesso alla procedura.

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