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Supplenze e rinuncia successiva all’incarico: si applica la sanzione prevista per la mancata presa di servizio

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scuola superiore di mediazione linguisticaNei giorni scorsi gli ambiti territoriali hanno pubblicato gli esiti delle operazioni di individuazione per le supplenze al 30 giugno/31 agosto. In questo articolo vediamo cosa accade nel caso in cui l’aspirante decida di “rinunciare” successivamente all’incarico.

Diciamo subito che in tal caso non è corretto parlare di rinuncia, perché si tratta più propriamente di una mancata presa di servizio, per la quale si applicherà la relativa sanzione prevista dall’O.M. 60/2020.

L’art. 14, lettera a, punto II dell’O.M. 60/2020 ha previsto che:

la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento

Quindi rinunciando successivamente all’incarico si perde la possibilità di conseguire supplenze, per il medesimo insegnamento, sia sulla base delle GAE sia delle GPS, nonché sulla base delle Graduatorie di Istituto.

Infatti, indicando le sedi nell’istanza, il candidato le ha già “preventivamente accettate” con la conseguenza che il successivo rifiuto comporterà la sanzione prevista per la mancata presa di servizio e non semplicemente quella prevista per la rinuncia.

Resterà ferma la possibilità invece di ricevere altre convocazioni per altri insegnamenti, anche da GAE\GPS. 

La sanzione, come tutte le sanzioni previste, si applicherà solo all’anno scolastico in questione.

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