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Supplenze da GPS e applicazione delle riserve di legge tra fasce diverse: servono chiarimenti ministeriali

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scuola superiore di mediazione linguisticaSi sono svolte nelle scorse settimane le operazioni di individuazione dei docenti destinatari delle supplenze annuali (31 agosto) e  fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Diversi docenti hanno segnalato una carenza o errore di impostazione del sistema informatico in relazione alle precedenze dovute alle riserve di legge, con particolare riferimento alla possibilità di scavalcare persino persone collocate in fasce diverse.
In questo articolo proviamo ad occuparci della questione.

LA LEGGE 68/1999 E I TITOLI DI RISERVA
La Legge 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.
Le persone che beneficiano di tale legge hanno diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.
Si può quindi verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto proprio perché siamo di fronte a “posti riservati” per le categorie protette, benché nei limiti sopra indicati.

CALCOLO DEI POSTI RISERVATI
Una prima questione riguarda quindi il calcolo delle percentuali. É necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora l’aliquota sia satura, non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.
Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.
In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.università telematica 2021 - 2022

TITOLI DI RISERVA E IMMISSIONI IN RUOLO
Il punto A.8 dell’Allegato A (Istruzioni Operative per le immissioni in ruolo) affronta la questione dei titoli di riserva.
In particolare, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

In sostanza, secondo le indicazioni ministeriali che richiamano le due sentenze della Corte di Cassazione, ai fini dell’applicazione della riserva, la graduatoria, benché articolata in fasce, deve essere considerata come unica.

In tali sentenze la Corte di Cassazione, con riferimento alle GAE (Graduatorie a esaurimento) afferma che:

Fermo restando che … rimaneva da assegnare un posto di invalido, rimasto privo di copertura, per non essere incluse nella seconda fascia persone appartenenti alle classi protette, hanno affermato le sezioni unite che l’obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all’invalido non poteva in alcun modo essere eluso, atteso che non si configgeva né con il principio delle diverse graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), né con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi nella fascia, superiore a quella in cui era collocato l’interessato, persone appartenenti alle categorie protette aventi, come tali, titolo per concorrervi.

Pertanto, ha soggiunto la Corte di legittimità,  l’Amministrazione scolastica […]è obbligata ad attingere gli invalidi dall’apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti, mentre ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo per disattendere la tutela apprestatai disabili dal dettato costituzionale, perchè legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell’ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.

In sostanza, il principio affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso dal Ministero nelle Istruzioni operative per le immissioni in ruolo è quello di considerare le graduatorie come uniche, ragione per cui, il riservista va ricercato anche in fasce diverse, qualora nella fascia superiore non vi siano riservisti da assumere.master completamento classe di concorso

GPS E I PROBLEMI LEGATI ALL’APPLICAZIONE DELLE RISERVE
Le sentenze della Corte di Cassazione fanno risalgono al 2007 e fanno riferimento alle graduatorie ad esaurimento. Ricordiamo che le GAE erano (e per quanto residuate sono) articolate in tre fasce.
Tuttavia, in tutti i casi si trattava di docenti abilitati per cui l’applicazione di quanto stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione non poteva consentire a un docente riservista non abilitato di scavalcare un docente non riservista abilitato. Analogamente, l’applicazione dello stesso principio alle graduatorie dei concorsi, non può dar luogo a una simile situazione.

L’O.M. 60/2020 ha per la prima volta previsto l’applicazione delle riserve di cui alla legge 68/1999 anche alle supplenze conferite dalle GPS, senza però fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità con cui la riserva debba operare tra fasce diverse e senza tenere conto del fatto che nelle varie fasce delle GPS si trovano soggetti con requisiti di accesso differenti. In particolare, mentre nelle prima fascia trovano collocazione i docenti abilitati\specializzati, nella seconda fascia trovano collocazione i docenti non abilitati o, nel caso del sostegno, non specializzati ma con tre annualità di servizio su sostegno.

Nel conferimento delle supplenze è accaduto che, anche nel caso delle GPS, il software ha considerato l’applicazione delle riserve di legge come graduatoria unica, a prescindere quindi dalla loro articolazione in fasce.

Per cui è accaduto che un docente specializzato sul sostegno e inserito nella I fascia delle GPS, sia stato scavalcato, nell’assegnazione della supplenza, da un docente, titolare della riserva, ma inserito nella II fascia e sprovvisto del titolo di specializzazione.

Soprattutto quest’ultima circostanza risulta alquanto problematica laddove la Legge 104/1992 all’art. 14 comma 6 prevede che:

L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”.

Siamo dunque evidentemente di fronte a un contrasto di norme laddove la Legge 104 attribuisce una chiara priorità ai docenti specializzati mentre la Legge 68/1999, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, a prescindere dallo scaglione di appartenenza.

Sul punto alcuni sindacati hanno scritto al Ministero evidenziando la non corretta applicazione delle riserve di legge e segnalando una carenza o errore di impostazione del sistema informatico.  Si veda al riguardo qui.

Pertanto:

  • É pacifico che la Legge 68/1999 debba operare a prescindere dalla fasce quando si parla di GAE o di Graduatorie di merito, graduatorie riservate ai soli docenti abilitati e\o che hanno superato un concorso e che quindi si trovano nella medesima situazione. In tal senso le citate sentenze e le istruzioni operative sono dirimenti.
  • É invece problematica la questione dell’applicazione della Legge 68/1999 alle GPS perché siamo di fronte a una situazione nuova su cui mancano indicazioni precise. Anche di fronte alle perplessità dei sindacati, è quindi necessario un intervento chiarificatore del Ministero su come i titoli di riserva devono operare tra fasce diverse.

 

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