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Vaccino e tampone effettuato, ma Green pass non rilasciato: docenti e ATA possono entrare ugualmente a scuola con certificato

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scuola superiore di mediazione linguisticaDal 1° settembre al 31 dicembre 2021 obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per tutto il personale scolastico. Cosa succede se la certificazione verde Covid19 non è stata rilasciata in formato cartaceo o digitale? Nessuna sanzione, purché docenti e ATA siano almeno in possesso del certificato che attesti la vaccinazione, tampone o la guarigione

Nella nota di lettura al decreto Green pass approvato giovedì in Senato si legge:

In primis, è inserito l’articolo 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) già presente nel testo iniziale del decreto legge. L’articolo prevede al comma 1 che l’obbligo di certificazione sia esteso al personale scolastico delle scuole non paritarie. Inoltre, il comma 1-bis aggiunto in prima lettura prevede che lo stesso sia esteso: ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 65/2017; ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Il comma 1-ter dispone poi che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendano comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.università telematica 2021 2022

L’articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 afferma:

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Ricordiamo inoltre che coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute c’è la possibilità del certificato di esenzione. E’ di queste ore la circolare del ministero della Salute che prevede la proroga al 30 novembre della validità e possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

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