fbpx

Formazione obbligatoria 25 ore: la ‘patata bollente’ dell’orario di servizio

1417

Inclusione scolastica e formazione obbligatoria 25 ore per i docenti: di particolare importanza la questione ‘orario di servizio’.

Sostegno e formazione obbligatoria 25 ore per i docenti che insegnano in una classe dove sono presenti studenti con disabilità: continua a far discutere la questione riguardante l’effettuazione dei corsi. Il Ministero dell’Istruzionecon la Nota 27622 del 6 settembre 2021, ha inviato alle scuole le indicazioni operative per la ‘Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021’. Successivamente, però, con la Nota 32063 del 15 ottobre 2021, ha provveduto a prorogare i termini di scadenza per la effettuazione dei corsi, dal 30 novembre 2021 al 30 marzo 2022

Inclusione scolastica e formazione obbligatoria 25 ore: la questione ‘orario di servizio’

Giova premettere che la formazione dei docenti è uno degli argomenti su cui più spesso nascono conflitti tra insegnanti e dirigenti scolastici. Flc-Cgil, a proposito della formazione obbligatoria 25 ore, ha sottolineato come la sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso 28 ottobre abbia sancito in maniera inequivocabile il principio che la formazione professionale obbligatoria è a tutti gli effetti prestazione lavorativa, quindi da considerarsi orario di servizio.

università telematica

Partendo da questo presupposto, il sindacato, in una lettera inviata al Direttore Generale per il personale scolastico, Dottor Filippo Serra, e al Direttore Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, Dottor Antimo Ponticiello, si fa richiesta per un incontro urgente sulla questione. Flc-Cgil, oltre modo, rimarca la complessità della materia e la necessità di trovare delle soluzioni opportune che tengano in considerazione tutte le criticità.

Il sindacato, in una nota informativa, ha riportato un importante passaggio contenuto nella succitata sentenza della Corte di Giustizia europea: ‘L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione’.

master completamento classe di concorso

Flc-Cgil chiede nuovo incontro al Ministero dell’Istruzione

Nella lettera inviata al Ministero dell’Istruzione, tra l’altro, viene citato un aspetto rilevante contenuto nella Nota N. 32063 del 15 ottobre con la quale si sono prorogati i termini di scadenza per l’effettuazione dei corsi al 30 marzo 2022.
‘La stessa Amministrazione – si legge nella lettera della Flc-Cgil – motivava il differimento con l’annullamento del D.I. 188/2020, e conseguentemente del nuovo modello di PEI, in esecuzione della sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 del TAR Lazio, riconoscendo l’esigenza di formazione strettamente connessa alle competenze richieste dalla recente normativa.

Inoltre, si fa notare come l’imposizione di tempi tanto stringenti per l’effettuazione dei corsi finisce per invadere il campo di autonomia delle scuole, condizionando la programmazione e progettazione del piano di formazione in capo ai Collegi dei Docenti.
Viene sottolineato come rimanga tuttora irrisolta la questione della collocazione di queste ore rispetto agli obblighi di servizio del personale docente.

In ogni caso, alla luce della già citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, è necessario considerare che ‘qualunque attività, a partire dalla formazione, disposta dal datore di lavoro debba ritenersi a tutti gli effetti ‘orario di lavoro’ e pertanto inserita nelle prestazioni previste o riconosciute economicamente se eccedenti l’orario di servizio.

Anche la Gilda degli Insegnanti ha preso posizione sulla questione. Partendo dal fatto che 1) la formazione sull’inclusione di 25 ore è obbligatoria e 2) il contratto prevede l’assolvimento di tale obbligo tramite 2 strade: o all’interno del Piano annuale delle attività (in servizio) o mediante la remunerazione economica, prima che un docente possa decidere se iscriversi o meno al corso, le scuole devono chiarire in quale categoria intendano collocare tali prestazioni lavorative.

Vedremo se la richiesta urgente di incontro espressa da Flc-Cgil sarà accolta dal Ministero dell’Istruzione e quali saranno, soprattutto, gli sviluppi della delicatissima questione.

dascuolainformaprogetto giovani 4.0 inglese

In questo articolo