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MINISTERO ISTRUZIONE. “Decreto legge 24 marzo 2022, n 24 impiego delle certificazioni verdi (green pass base). Chiarimenti”: quando “il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione…”

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ROMA. Il Ministero dell’Istruzione oggi, martedì 5 aprile, ha pubblicato sul sito un documento che come oggetto: “Decreto legge 24 marzo 2022, n 24 impiego delle certificazioni verdi (green pass base). Chiarimenti“.
In questo stesso documento, alla fine si legge che “A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro“.

Documenti Allegati da leggere per maggiori informazioni.
  • m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000695.05-04-2022.pdf  
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