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Graduatorie GPS: licenziato alla verifica dei titoli, il punteggio della supplenza non vale

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Graduatorie GPS: quanti docenti nel 2020 si sono iscritti senza una necessaria e capillare verifica del titolo di accesso e hanno scoperto solo dopo la verifica effettuata nel corso delle supplenze di non essere in regola. Conseguenza il licenziamento. Adesso i docenti che hanno recuperato i CFU mancanti del titolo chiedono se possono considerare sanata la “svista” e avere il punteggio della supplenza.

Le graduatorie GPS del 2020

Istituite con OM n. 60/2020 le domande sono state presentate entro il 6 agosto 2020. Una data assolutamente tardiva perchè gli uffici scolastici – pur avvalendosi della collaborazione di scuole polo –  potessero fare in tempo a valutare con accuratezza tutte le domande in tempo utile per l’assegnazione delle supplenze a settembre.

Tra l’altro l’ordinanza non prevedeva la pubblicazione l’iter di pubblicazione provvisorie /reclami/ verifica /pubblicazione definitive.

Così le graduatorie sono state pubblicate secondo le indicazioni fornite dai docenti e i controlli rimandati alla prima supplenza.

L’iter per la valutazione delle domande

L’OM 60/2020 prevedeva vari passaggi

  1. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni (come detto, impossibile da gestire con accuratezza nel limitato periodo di tempo)
  2. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
  3. All’esito dei controlli il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe
    nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
  4. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.
  5. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Titolo di accesso senza i CFU necessari all’inserimento nella classe di concorso

Qual è stato il problema più comune nel titolo di accesso? La mancanza di quei CFU che il Ministero con il DPR 19/2016 e DM 259/2017 ritiene indispensabili per accedere alla classe di concorso e di conseguenza avere diritto all’inserimento nelle graduatorie delle supplenze.

Di conseguenza, la mancanza di CFU nel titolo di accesso ha avuto come conseguenza il licenziamento dalla supplenza in corso.

Il servizio svolto darà punteggio?

La risposta è contenuta nella stessa OM 60/2020

  1. l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura

E anche se i Dirigenti Scolastici hanno capito la buona fede con cui le dichiarazioni sono state rese, tuttavia il provvedimento esiste e di esso si deve tenere conto.

Il fatto che adesso il docente abbia sanato il gap dei CFU mancanti non autorizza a sanare anche lo svolgimento della supplenza.

Altrimenti questo potrebbe generare un fastidioso precedente nelle  graduatorie: mi iscrivo anche se il titolo non è completo, accetto la supplenza, maturo punteggio pur non avendone diritto e poi, in caso, sano quel titolo non adeguato all’inserimento in graduatoria.

Queste situazioni possono capitare, ma giustamente deve esserci un limite, quello di “aver perso ” tempo utile all’acquisizione di punteggio.

Diverso invece il discorso della rideterminazione del punteggio per altri titoli o servizio svolto, circostanza che non ha determinato il depennamento dalla GPS.

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FONTE: https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-licenziato-alla-verifica-dei-titoli-il-punteggio-della-supplenza-non-vale/

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