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Titolare che rientra in servizio dopo il 30 aprile: quando al supplente spetta la proroga contrattuale per continuità didattica

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L’art. 37 del CCNL 29.11.2007 prevede una norma particolare volta a garantire la continuità didattica:

 

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Il predetto periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali”.

La norma trova applicazione in presenza di due condizioni congiunte:

  • l’assenza del titolare per almeno 150 giorni continuativi ridotti a 90 nel caso di docenti delle classi terminali (quinta elementare, terza media, quinta superiore).
  • il rientro effettivo del titolare dopo il 30 aprile.

 

 

In presenza di queste due condizioni (congiunte) il contratto del supplente dovrà essere prorogato fino agli scrutini (ed eventualmente fino agli esami, diversi però dagli esami di maturità) senza alcuna interruzione.

ASSENZA CONTINUATIVA
Per poter disporre la prosecuzione del supplente oltre il 30 aprile, l’assenza del titolare (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) deve essere “continuativa”. Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza viene interrotto solo se il titolare riprende effettivo servizio in classe anche per un solo giorno.

TIPOLOGIA DI ASSENZA
L’assenza del titolare può essere a qualsiasi titolo; ciò che infatti rileva è il carattere della continuità e non la tipologia dell’assenza.

IL COMPUTO DEI 150\90 GIORNI
Con l’orientamento applicativo SCU_101 dell’11.10.2016 l’ARAN ha chiarito che, sulla base della dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.

 

Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.

Come chiarito con la nota ARAN del 15 giugno 2015, n. 1977 i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) rientrano nell’assenza continuativa anche se il titolare non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza ed hanno lo scopo di garantire la continuità del supplente. Di conseguenza, anche qualora il docente titolare durante il periodo di sospensione delle lezioni, abbia manifestato la volontà di rientrare in servizio, questa non è sufficiente ad interrompere il periodo in quanto serve è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.Certificazione lingua inglese b1 c1 c2 - certifica le tue competenze - fino a 9 punti gps - scuola - docenti - concorso pubblico

LA RATIO DELLA NORMA
La “ratio” del mancato rientro nelle classi dopo il 30 aprile del docente titolare assente continuativamente per 150/90 giorni è la tutela della continuità didattica nelle classi del supplente subentratogli.

La norma in parola mira a tutelare il diritto degli alunni alla continuità didattica nel periodo terminale delle lezioni e nei momenti valutativi finali.

 

DOCENTE IN SERVIZIO IN CLASSI TERMINALI E NON
Nel caso in cui il docente, in servizio in classi terminali e non, abbia effettuato meno di 150 giorni di assenza continuativa, ma comunque almeno 90, dovrà riprendere servizio nelle classi non terminali, mentre nelle classi terminali al supplente sarà prorogata la supplenza in atto.

IL CONTRATTO DEL SUPPLENTE
Il contratto al supplente, nel caso in cui il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile con applicazione dell’art. 37 del CCNL, viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi però da quelli di maturità).

Bisogna quindi fare attenzione al fatto che in questo caso non deve essere stipulato un nuovo contratto per il periodo degli scrutini e delle valutazioni finali ma dovrà essere prorogato il contratto in essere senza soluzione di continuità fra la fine delle lezioni e il periodo degli scrutini/valutazioni finali.

da obietivoscuola

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