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Concorso Straordinario BIS: le nostre FAQ [In aggiornamento…]

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FAQ CONCORSO STRAORDINARIO BIS

 

Di seguito una raccolta di FAQ (domande poste frequentemente) non ufficiali relative al concorso straordinario BIS 2022 per la scuola secondaria.

FAQ 1

PER QUALI CLASSI DI CONCORSO VIENE BANDITO IL CONCORSO E IN QUALI REGIONI?

Il concorso in questione riguarda esclusivamente la scuola secondaria. per i posti disponibili bisogna fare riferimento all’allegato 1 al bando disponibile qui (fondo pagina)

 

FAQ 2

PERCHÉ IL CONCORSO NON VIENE BANDITO PER POSTI DI SOSTEGNO?

Il decreto legge 73/2021 ha previsto l’indizione di questo concorso per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2021/2022 residuati dopo le immissioni straordinarie da gps I fascia (e al netto dei posti riservati al concorso ordinario).

Il concorso in oggetto non viene bandito per sostegno in quanto anche quest’anno, in via straordinaria, dopo le immissioni in ruolo ordinarie, si attingerà dalle gps i fascia sostegno.

FAQ 3

CHI NON PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO?

Non possono partecipare coloro che hanno già partecipato alle procedure di immissione in ruolo straordinarie da GPS I fascia essendo stati già individuati quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato. Possono partecipare invece coloro che, pur avendo partecipato alle procedure in questione, non siano stati individuati.

 

FAQ 4

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO?

per poter partecipare è necessario aver svolto almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 5 anni (a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018), compreso l’anno in corso.

Almeno un anno di servizio deve essere specifico nella classe di concorso in cui si intende partecipare.

Inoltre è necessario essere in possesso o dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso d’interesse oppure di un titolo di studio che dia accesso alla specifica classe di concorso (compresi eventuali cfu\esami necessari per l’accesso alla classe di concorso).

FAQ 5

QUALI SERVIZI SONO VALIDI AI FINI DELL’ACCESSO?

Le tre annualità di servizio (svolte negli ultimi 5 anni) necessarie per l’accesso alla procedura devono essere state svolte nelle scuole statali.
ai fini del computo delle 3 annualità di servizio Il servizio svolto su posto di sostegno è considerato valido fermo restando il requisito di avere almeno un anno di servizio specifico nella classe di concorso in cui si intende partecipare.

Non è utile, ai fini dell’accesso, il servizio svolto nella scuola paritaria.

 

 

FAQ 6

É VALIDO AI FINI DELL’ACCESSO IL SERVIZIO PRESTATO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA O COME PERSONALE EDUCATIVO?

Sì ma attenzione: sono considerati validi i servizi prestati nella scuola primaria, dell’infanzia o come personale educativo prestati con il rispettivo titolo di studio (in tal caso occorre indicare le sigle EEEE, AAAA o PPPP).

Questo significa che se il docente ha svolto servizio in questi ordini di scuola senza titolo (e il titolo non è stato conseguito nemmeno successivamente) l’annualità non può essere considerata.

Sul punto la flc cgil ha posto il quesito al ministero dell’istruzione che per le vie brevi ha risposto che loro ritengano si possano valutare come validi i servizi, in analogia a quanto disposto per le gps dalla nota n. 1290 del 22 luglio 2020 svolti in possesso del titolo di accesso oppure il cui titolo di accesso sia stato successivamente conseguito/regolarizzato (es. cfu mancanti).
Sul punto dovrebbe uscire a breve una faq ufficiale

FAQ 7

Sono validi i servizi prestati nei progetti regionali che prevodono attività a carattere straordinario (quali “Diritti a scuola” e ““Tutti a Iscol@”)?

Bisogna distinguere.

Ai fini dell’accesso al concorso, il bando non prevede la valutazione dei progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica, realizzati prioritariamente con l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola (art. 1 comma 3 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e art. 5 comma 4 bis Legge 8 novembre 2013 n. 128).

Tra questi progetti vi rientrano “Diritti a scuola” frutto di accordi siglati annualmente tra il MIUR e la Regione Puglia a partire dall’anno scolastico 2009/2010 e il progetto ““Tutti a Iscol@” frutto dell’accordo fra il MIUR e la Regione Sardegna.

Il bando del concorso straordinario 2020, invece ne prevedeva espressamente la valutabilità ai fini dell’accesso al concorso.

Diverso è invece il discorso dei titoli valutabili (in termini di punteggio). in tal caso è valutabile il servizio prestato nei progetti di cui all’art. 1 comma 3 e art. 5 comma 4 bis rispettivamente del D.L. 134/2009 e della Legge 104/2013 e, infatti, la piattaforma prevede esplicitamente la possibilità di indicarli.

 

 

FAQ 8

Ho un titolo estero non ancora riconosciuto. posso partecipare?

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

FAQ 9

Come sarò avvisato della data e del luogo della prova?

I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica – all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso – della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

 

FAQ 10

QUANDO VANNO PRESENTATI I TITOLI NON AUTOCERTIFICABILI?

Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all’USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall’USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

Per un approfondimento sui titoli non documentabili con autocertificazione SI VEDA QUI.

FAQ 11

Il concorso è abilitante?

Solo per i vincitori.

Infatti, essendo la prova orale non “selettiva”, saranno considerati vincitori coloro che si collocheranno nel numero di posti messi a bando. I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e All’atto della conferma in ruolo conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.

Al contrario, coloro che non si collocheranno entro i posti messi a bando non conseguiranno alcuna abilitazione proprio perché non è prevista una soglia di minima di superamento della prova orale.

 

FAQ 12

Come sarà conferito l’incarico a tempo determinato?

Il contratto a tempo determinato è proposto ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali sui posti vacanti, che sono stati resi indisponibili a livello provinciale per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo.

Le operazioni di conferimento degli incarichi sono disposte nell’ambito della procedura informatizzata predisposta dal Ministero, attraverso cui i candidati utilmanete collocati potranno esprimere le proprie preferenze fra le varie province\posti disponibili nella regione.

Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per classe di concorso.

Gli stessi uffici assegnano i candidati alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell’ordine delle preferenze espresse e sulla base della posizione in graduatoria.

All’aspirante che non ha prodotto alcuna domanda è conferita una sede d’ufficio una volta terminate le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni.

La mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l’aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria.

FAQ 13

Come si svolge l’anno di formazione?

Durante l’anno a tempo determinato partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenzeprofessionali. Il percorso, attivato dalle università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti
a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023.

Le attività formative previste per il percorso di formazione sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate:
• Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE)
• Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU – SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE)
• Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE).

Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell’esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva.

Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Durante lo stesso anno viene svolto anche il “normale” anno di formazione e prova.

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

 

FAQ 14

L’anno di formazione si può ripetere?

Occorre distinguere:

Il mancato superamento della prova ORALE conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Invece La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Si ricorda che in base alla normativa vigente, nel caso di esito negativo dell’anno di prova, questo può essere ripetuto solo una seconda volta).

Diverso è il caso del rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti (es: maternità, congedo parentale, aspettative, ect.) che comporta la reiterazione dell’anno di prova. Diversamente dal caso del mancato superamento dell’anno di prova, non ci sono limiti temporali alla possibilità di rinviare l’anno di prova per giustificati motivi.

FAQ 15

É prevista la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo?

No. al termine del percorso di formazione previsto per l’anno scolastico 2022/2023, il docente sarà assunto a tempo indeterminato confermato in ruolo con decorrenza 1 settembre 2023. pertanto non è prevista la retrodatazione giuridica della nomina. 

 

FAQ 16

Che differenza c’è fra servizi utili per l’accesso e altri titoli di servizio?

il concorso prevede due tipologie di servizi:

  • TITOLI DI ACCESSO
  • ALTRI TITOLI DI SERVIZIO

Per titoli di accesso si intendono le (almeno) tre annualità di servizio (svolte negli ultimi 5 anni) necessarie per accedere al concorso di cui almeno una deve essere specifica nella classe di concorso per cui si concorre. è valutabile il servizio prestato esclusivamente nelle scuole statali.

Per titoli valutabili si intedono invece i servizi valutabili 1,25 punti per ciascun anno scolastico.

Diversamente dai requisiti di accesso, qui possono essere indicati anche servizi anteriori al 2017\2018 e i servizi prestati nelle scuole paritarie, nei centri di formazione professionali purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.

É altresì valutabile il servizio prestato nei progetti di cui all’art. 1 comma 3 e art. 5 comma 4 bis rispettivamente del D.L. 134/2009 e della Legge 104/2013.

Si ricorda che:

  • il servizio prestato nelle Scuole paritarie può essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2000/2001;
  • il servizio prestato nei centri di formazione professionale (CFP) potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009;
  • il servizio prestato su PROGETTI – art.1 comma 3 – D.L. 134/2009 potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009.
  • il servizio prestato su PROGETTI – art.5 comma 4 bis potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

N.B. Ciascun servizio può essere indicato una sola volta o come titolo di accesso o come titolo valutabile. Infatti,  il sistema non accetta sovrapposizioni temporali di periodi di servizio relativi allo stesso insegnamento.

Esempio 1: il candidato presenta quattro annualità di servizio di cui due svolte su sostegno e due svolte sulla classe di concorso per cui si intende partecipare. potrà indicare come titolo di accesso 1 servizio specifico e due annualità su sostegno e indicare l’altra annualità sulla classe di concorso, come “altro titolo di servizio”.

Esempio 2: il candidato presenta cinque annualità di servizio di cui tre specifiche e due su sostegno.
Poiché come “altro titolo valutabile” possono essere indicate solo annualità di servizio “specifiche” (nella stessa classe di concorso) consigliamo di indicare un’annualità di servizio specifico + 2 annualità su sostegno nei titoli di accesso e le altre due annualità specifiche come “altri titoli valutabili”.

FAQ 17

In cosa consiste la prova orale? quando viene estratta la traccia?
La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline. La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
Le tracce della prova sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

 

FAQ 18

Come dichiaro il possesso dei 24 CFU?

I 24 CFU non costituiscono titolo di accesso al concorso in oggetto quindi non vanno dichiarati da nessuna parte.

FAQ 19

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso. Quali titoli vanno inseriti in questa sezione?

Tale sezione corrisponde a quanto previsto nella tabella di valutazione dei titoli, per quanto concerne anche la numerazione delle voci. Qui vanno inseriti tutti i titoli che corrispondano a tali tabelle.

Non vanno inseriti né la laurea triennale né il diploma di scuola secondaria di II grado, se questi sono inclusi nel titolo di accesso.

Per esempio: Docente in possesso della laurea triennale in lingue e della laurea magistrale in lingue, non dovrà dichiarare in tale sezione né LA laurea triennale in quanto titolo che ha consentito l’accesso alla laurea magistrale nè la magistrale stessa se titolo di accesso alla procedura.

Vanno indicati solo ulteriori titoli rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale (es: seconda laurea triennale o seconda laurea magistrale\vecchio ordinamento).

 

FAQ 20

Cosa si intende per Diploma di Istituto Tecnico Superiore (ITS) previsto nelle tabelle di valutazione dei titoli PER LE CLASSI DI CONCORSO ITP?

Gli I.T.S. (Istituti tecnici superiori) non devono essere confusi con gli Istituti Tecnici facenti parte della scuola secondaria di II grado (talvolta chiamata anche scuola superiore). Gli I.T.S., infatti, fanno parte dell’istruzione terziaria non universitaria e non vanno confusi con gli I.T. che invece fanno parte dell’istruzione secondaria.
Per un approfondimento si veda qui.

FAQ 21

Chi deve spuntare la casella per il servizio prestato nei Paesi U.E.? 

Con l’espressione “Paesi U.E.” si fa riferimento ad altri paesi dell’Unione Europea quindi si deve cliccare Sì nel caso di servizio prestato in scuole italiane riconosciute all’estero oppure nel caso di servizio prestato in scuole statali e/o paritarie di altri paesi U.E.. Chi ha prestato servizio in scuole Italiane in Italia deve quindi cliccare su no.

 

FAQ 22

Categorie protette e Certificato di disoccupazione. Chi deve presentare il certificato di disoccupazione?

Per le supplenze annuali da GAE\GPS si applicano le riserve di posti previste per le c.d. “Categorie protette” (Legge 12 marzo 1999 n. 68).
Gli interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (centri per l’impiego), di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

FAQ 23

Titoli di preferenza – Figli a carico. Chi può barrare la preferenza per figli a carico?

L’art. 5 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 al punto 18 prevede, tra i titoli che attribuiscono preferenza a parità di merito e di titoli nei concorsi, il numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. La definizione di “figlio a carico” non è di tipo fiscale ma fa riferimento al nucleo familiare. I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, sono considerati a carico, indipendentemente dal superamento di limiti d’età, se nell’anno in questione (solitamente l’anno solare antecedente a quello della dichiarazione), non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili.
A partire dal 1 gennaio 2018, in forza di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018, per i figli di età inferiore ai 24 anni il limite è stato innalzato a 4.000,00 € mentre per i figli di età superiore resta di 2.840,51 €. Il reddito al quale si fa riferimento è quello del figlio e non del genitore.

Il figlio è da considerarsi a carico se il figlio fa parte del nucleo familiare a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o due genitori. Il punto è confermato dalla FAQ n. 12 pubblicata dal MIUR in occasione del Concorso DSGA:

D: Cosa si intende con la dicitura“figli a carico” nella preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487 del 1994?

R: sono considerati a carico i figli maggiorenni o minorenni impossibilitati ad avere un reddito autonomo che rientrino nel nucleo familiare.

 

FAQ 24

Titoli di preferenza – Aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche
Chi può barrare la preferenza n. 21 per aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche? Chi ha prestato servizio nella scuola alle condizioni previste dalla preferenza 17 può barrare anche questa preferenza?

No, può farlo se oltre al servizio che dà luogo alla preferenza 17 ha prestato anche servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica cioè in amministrazioni diverse dalla scuola (amministrazione regionale, provinciale, enti locali ecc.) e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento dell’incarico.

Si vedano FAQ n. 23 concorso DS 2017: https://www.istruzione.it/concorso_ds/faq.shtml e FAQ n. 1: aggiornamento GAE: http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/graduato/riepilogofacgae

FAQ 25

 Chi può barrare la preferenza per aver prestato servizio senza demerito per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca?

Il titolo di precedenza in questione può essere barrato da coloro che hanno prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Può segnare la preferenza Q il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica istruzione e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento dell’incarico. “Non meno di un anno” significa che sono sufficienti 5 mesi e 16 giorni di servizio o un servizio continuativo dal 1 febbraio agli scrutini di fine anno, secondo quanto riconosciuto dalla Legge 124/99. Sono validi solo i servizi svolti nella scuola statale (anche in qualità di personale ATA); non possono essere considerati ai fini della preferenza i servizi svolti nelle scuole paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate, nelle scuole primarie parificate o nelle scuole di infanzia autorizzate. Come precisato anche dalla FAQ n. 10 emanata dall’USR Veneto relativa al personale ATA il servizio può essere maturato anche con contratti non continuativi.

FAQ 26

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO CLIL

HO CONSEGUITO IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO CLIL. NELLA PIATTAFORMA CI SONO DIVERSE VOCI. DOVE DEVO INDICARLO?

Le tabelle titoli prevedono valutazioni diverse in base al “tipo” di corso di perfezionamento conseguito:

  • I corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata di 60 CFU, purché congiunti a certificazione linguistica vengono valutati 3 punti. Devono quindi essere indicati, a titolo esemplificativo, nella voce B.4.11 (attenzione il titolo può essere indicato qui solo se posseduto congiuntamente a certificazione linguistica di livello C1 o C2, visto che il livello B2 non è valutabile).
  • Nella stragrande maggioranza dei casi il titolo conseguito appartiene a questa categoria.
  • I corsi perfezionamento suddetti, se posseduti senza la certificazione linguistica (o se posseduti con certificazione linguistica di livello B2) possono essere invece valutati 1,25 punti e vanno indicati come normali “corsi di perfezionamento” (voce B.14.13).
  • Infine, i titoli di perfezionamento all’insegnamento CLIL (con le caratteristiche di cui al DM 249/2010 e al DM 30 settembre 2011) sono valutati 3,75 punti (voce B.4.10). Si badi che i corsi di questo tipo sono estremamente rari in quanto il citato decreto prevede almeno 300 ore di tirocinio, abilitazione su “materia” e conoscenza linguistica certificata di livello almeno C1
    ATTENZIONE: Nella piattaforma ministeriale sono presenti due voci relative alla voce B.14.11 della tabella titoli.

Nella prima voce B.14.11 vanno indicate la Certificazione CECLIL e Certificazione ottenuta a seguito della positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento CLIL di cui al DDG 6 aprile 2021, n. 6 (si tratta di corsi di perfezionamento di 20 CFU riservati ai docenti in servizio).

Nella seconda voce B.14.11 vanno indicati I corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata di 60 CFU, purché congiunti a certificazione linguistica.

FAQ 27

ANNULLAMENTO DELL’INOTRO E MODIFICA DELL’ISTANZA

Ho inviato la domanda ma vorrei modificarla entro il termine di scadenza delle istanze (31 maggio), posso farlo?

Dopo aver inoltrato l’istanza, è possibile modificarla, purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande, previo annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una
domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso sarà effettuato l’annullamento del precedente inoltro e sarà consentito à l’accesso in aggiornamento.

p.s: l’annullo dell’inoltro non cancella i dati già inseriti. sarà semplicemente annullato “l’invio della domanda”. a questo punto sarà possibile modificarla ed effettuare un nuovo inoltro.

FAQ 28

 

INOLTRO DELLA DOMANDA

Come posso essere sicuro\a di aver inoltrato correttamente la domanda?

Dopo aver concluso l’inoltro, è possibile visualizzare il PDF riepilogativo che viene anche trasmesso all’indirizzo email indicato tra i recapiti. Il PDF prodotto risulta disponibile anche nell’Archivio Personale dell’aspirante.

FAQ 29

Ho conseguito il corso di perfezionamento clil da 1500 ore 60 cfu ma non sono in possesso di certificazione linguistica. Dove lo dichiaro?

Il corso di perfezionamento in metodologia clil 1500 ore 60 cfu se posseduto senza la relativa certificazione linguistica può essere dichiarato solo come un normalissimo corso di perfezionamento.
Può essere dunque dichiarato nella voce b.4.13 (Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo).

Occorre considerare che in questa voce possono essere dichiarati fino a 3 master o diplomi\corsi di perfezionamento 1500 ore 60 cfu conseguiti in 3 anni accademici differenti.

FAQ 30

 

Sono in possesso di un master tramite il quale ho recuperato cfu\esami necessari per integrare una certa classe di concorso. posso comunque indicarlo come titolo ulteriore?

Certamente.

Come ha chiarito la nota ministeriale nota n. 206 dell’8 Febbraio 2021, I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso.

Inoltre, rispetto al passato i master \ corsi di perfezionamento sono comunque valutabili per tutte le classi di concorso in quanto non esiste più il requisito della coerenza.

FAQ 31

HO SVOLTO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (VOLONTARIO). POSSO INDICARLO COME TITOLO DI SERVIZIO?

No. Il servizio civile volontario non è valutabile come titolo di servizio. essendo equiparato a servizio svolto nella pubblica amministrazione potrà essere dichiarato come titolo di preferenza (ultima preferenza, servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche).

Per quanto invece riguarda il servizio civile sostitutivo del servizio militare questo è valutabile come servizio solo se prestato in costanza di nomina.

per un approfondimento si veda questo articolo

FAQ 32

 

PER L’ACCESSO AL CONCORSO CON LA MIA CLASSE DI CONCORSO SONO RICHIESTI DEGLI ESAMI (DPR 19/2016 E DM 59/2017). DOVE DEVO INDICARLI?

Nel caso in cui si indichi come titolo di accesso il titolo di studio (laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento, diplomi accademici, ecc.), occorre indicare gli eventuali e come previsto dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017.

Per ciascuno di questi esami richiesti, occorre indicare la denominazione, l’ambito disciplinare (SSD) e il numero di CFU conseguiti. Verifica qui i requisiti di accesso.

Per gli esami sostenuti del vecchio ordinamento non è necessario indicare il numero di cfu e l’ambito disciplinare (campi che infatti non sono obbligatori).

Occorre indicare tutti gli esami richiesti per l’accesso alla classe di concorso o solo quelli integrativi sostenuti successivamente?

A nostro avviso gli esami richiesti vanno indicati tutti a prescindere che siano stati conseguiti durante il percorso di laurea o dopo. Infatti la sezione richiede di indicare “gli esami necessari per l’accesso alla classe di concorso” e non solo gli esami “integrativi eventualmente sostenuti dopo”.

FAQ 33

DOVE VA INDICATA LA LODE?

Da nessuna parte. Infatti, diversamente dalle tabelle titoli delle gps, per quanto concerne i concorsi la lode non è valutata. di conseguenza la piattaforma ministeriale non contempla la possibilità di indicarla.

Articolo in aggiornamento…
Ultimo aggiornamento 10 giugno 2022

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