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Reclutamento: prima abilitazione, poi concorso. Come saranno strutturati i percorsi; fase transitoria e riserva di posti

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Elenchi aggiuntivi GPSLunedì 27 giugno alle ore 10 con votazioni non prima delle ore 14, riprenderà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) (Approvato dal Senato). (C. 3656​).

Ricordiamo che il testo dovrà essere definitivamente approvato entro il 29 giugno pena la sua decadenza. É dunque facile immaginare che il Governo apporrà la questione di fiducia e il provvedimento sarà approvato senza ulteriori modifiche.

RIFORMA DELLA FORMAZIONE INIZIALE E DEL RECLUTAMENTO
L’impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.

La formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).

In sostanza vengono ripristinati percorsi di abilitazione universitari (stile SSIS, TFA) a cui potranno accedere, su base volontaria, coloro che sono interessati all’insegnamento.

Il percorso di formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata).

La formazione iniziale sarà organizzata e impartita per le relative classi di concorso e con modalità di erogazione convenzionale. Tali modalità, implicano che le attività di tirocinio e di laboratorio debbano sempre essere svolte in presenza, mentre per le restanti sia consentito il ricorso a modalità telematiche in misura non superiore al 20% del totale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa fermo restando che:diplomati itp, laurea e 24 cfu

  • Almeno 20 CFU dovranno essere relativi al tirocinio diretto e indiretto.
  • Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • Almeno 10 CFU dovranno essere conseguiti in area pedagogica.
  • Occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell’offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.
  • Un certo numero di crediti formativi universitari o accademici dovranno essere riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • Fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, sia comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento
  • Il decreto definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi I suddetti tirocini non sono retribuiti.

POSTI CALCOLATI SULLA BASE DEL FABBISOGNO
I percorsi di abilitazione saranno a numero chiuso. Infatti, il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, al Ministero dell’università e della ricerca, detto fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso.master completamento classe di concorso

La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. La finalità della norma è di evitare che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non è in grado di assorbire.

RISERVA DI POSTI
Per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale (che si avvieranno a seguito del presente riordino), i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM.

REQUISITI DI ACCESSO
Si tratta dei seguenti titoli: la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso del docente su posto comune), ovvero la laurea, il diploma AFAM di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso di docenti tecnico-pratici).

In aggiunta, l’accesso al percorso formativo è altresì consentito a coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. Si tratta di consentire a tutti coloro che frequentano l’ultimo biennio del percorso universitario o AFAM di poter contemporaneamente partecipare alla formazione iniziale, con la finalità di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

La richiamata disciplina fa salvi i margini di flessibilità dei relativi piani di studio e stabilisce che i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
L’abilitazione è conseguita a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi e inclusivo del superamento di una prova finale.

La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale.

La prova finale si acceda in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. Questo significa che chi intraprenderà il percorso di abilitazione prima di aver conseguito la laurea magistrale, non potrà in ogni caso accedere alla prova finale senza aver conseguito prima la laurea.

A COSA SERVIRÀ L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO?
Una volta conseguita l’abilitazione all’insegnamento il docente potrà:

  • Partecipare ai concorsi che saranno banditi con cadenza annuale ai fini dell’immissione in ruolo.
  • Inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I fascia.

ACCESSO AL CONCORSO CON ALTRI REQUISITI
Per accedere al concorso sono previsti quattro distinti percorsi alternativi: corso-di-perfezionamento-in-la-nuova-didattica-per-le-lingue-la-metodologia-clil/

  • Il percorso a regime che prevede di conseguire già durante il percorso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico) i 60 CFU necessari per conseguire l’abilitazione, di cui una parte di tirocinio diretto svolto nelle scuole. Si tratta del percorso “a regime” descritto sopra.
  • Solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU  e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
    In questo caso, dopo il superamento del concorso e nel primo anno di immissione in servizio, i docenti sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale (per la restante parte dei 60 CFU richiesti) e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.
  • I precari storici (cioè docenti con 3 annualità di servizio svolti negli ultimi 5 anni) potranno accedere al concorso senza possedere ulteriori crediti e senza abilitazione. Almeno un’annualità di servizio deve essere specifica. Nel caso del superamento del concorso dovranno acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento. Questa possibilità non è soggetta a limiti temporali.
  • Chi ha i 24 CFU: coloro che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Parimenti a chi accedere con i 30 CFU, dovranno poi integrare la formazione iniziale con altri 30 CFU e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.

PROVE CONCORSUALI
Il concorso, per i concorsi che saranno banditi a partire dall’entrata in vigore del decreto, consisterà in una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’in­formatica e sulla lingua inglese.

Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicem­bre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.

RISERVA DEI POSTI NEI CONCORSI
Il decreto 73/2021 ha previsto una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti. La riserva di cui al periodo precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico

Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

GRADUATORIE E PRIORITÀ PER I DOCENTI ABILITATI
Al termine del concorso vengono stilate due distinte graduatorie:

  • formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso;
  • formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione (in quanto partecipanti al concorso con i 3 anni di servizio oppure con i 30 CFU/CFA formativi).

I vincitori del concorso inclusi nella graduatoria degli abilitati, sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di coloro che devono ancora conseguire l’abilitazione. Questi ultimi, infatti, sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

In sostanza si prevede che saranno formate due distinte graduatorie di cui una riservata ai docenti già in possesso di abilitazione che saranno assunti con priorità e l’altra riservata ai docenti che hanno partecipato al concorso privi di abilitazione (ma con 3 annualità di servizio o con almeno 30 CFU, questi ultimi solo fino al 31 dicembre 2024). Dalla prima graduatoria si attingerà con precedenza rispetto alla seconda.

da obiettivoscuola

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