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Assegnazioni provvisorie docenti 2022, tutte le info: dalla presentazione della domanda alla valutazione del servizio. FAQ

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corso-di-perfezionamento-in-la-nuova-didattica-per-le-lingue-la-metodologia-clil/I docenti interessati sono attualmente impegnati nella presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23. FAQ su: tempistica, requisiti, provincia, posto/classe concorso richiedibili, preferenze, precedenze, ordine operazioni, valutazione anno di servizio.

FAQ

Contratto

D. Per l’a.s. 2022/23, qual è il CCNI che disciplina le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni?

R. Per l’a.s. 2022/23, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sono disciplinate dal CCNI 2019/22 prorogato per il prossimo anno scolastico, in seguito all’intesa tra MI e organizzazioni sindacali sottoscritta in data 16 giugno 2022, come indicato dal Ministero medesimo con nota n. 23439 del 17 giugno 2022.

Domande

D. Sino a quando è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria?

R. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente si possono presentare sino al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID.

D. La domanda è presentata da tutti tramite Istanze Online?

R. No, il personale educativo e i docenti di religione cattolica, entro la suddetta data, presentano la domanda utilizzando il modello cartaceo fornito dal MI, da inviare all’Ufficio scolastico territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata).

Chi può presentare domanda

D. I docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria? 

R. In virtù dell’intesa stipulata tra MI e OO.SS., che ha prorogato il CCNI 2019/22, tutti i docenti di ruolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, compresi gli assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22. Soltanto i docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23 e i docenti assunti da GPS I fascia a.s. 2021/22 non possono presentare l’istanza.

Motivi

D. Per quali motivi si può chiedere l’assegnazione provvisoria?

R. L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi: ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore.

D. La persona a cui si chiede il ricongiungimento da quanto deve risiedere nel comune richiesto?

R. La persona a cui si chiede il ricongiungimento deve risiedere nel comune richiesto con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi, antecedenti alla data ultima di presentazione delle istanze (4 luglio 2022).

D. Ci sono dei casi in cui si prescinde dall’iscrizione anagrafica? 

R. Sì, si prescinde dall’iscrizione anagrafica, in  caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia. In tal caso, è necessario allegare all’istanza una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Provincia/Comune

D. L’assegnazione provvisoria per quante province può essere chiesta?

R. L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia: quella di titolarità oppure per una provincia diversa da quella in cui si è titolari.

D. E’ possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per il comune di titolarità?

R. No, non è possibile, eccetto che per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI.

Posti/classe concorso

D. Per quali posti/classi di concorso è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria?

R. L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, oltre che per il posto/classe di concorso di titolarità, anche per posti/classi di concorso diversi da quelli di titolarità e per gradi di istruzione diversi da quello di appartenenza.

D. Posso chiedere assegnazione provvisoria solo per un posto/classe di concorso diversi da quello di titolarità?

R. No, la richiesta per altro posto/classe di concorso è aggiuntiva rispetto a quella per il posto/classe di concorso di titolarità. Pertanto, si deve presentare domanda per il posto/classe di concorso di titolarità e in aggiunta chiedere un altro posto/classe di concorso. Se si chiedono posti/classi di concorso di grado diverso rispetto a quello di titolarità, è necessario presentare due o più domande distinte (una per il posto/classe di concorso di titolarità e una per ciascun grado diverso richiesto).

D. Quali requisiti sono necessari per chiedere un posto/classe di concorso diverso nel medesimo/diverso grado di istruzione?

R. E’ necessario essere in possesso della specifica abilitazione ovvero del titolo di specializzazione nel caso dei posti di sostegno. Inoltre, qualora si richieda un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità è necessario essere stati confermati nel ruolo di appartenenza per l’a.s. 2022/23.

D. Sono un docente titolare di posto comune nella scuola primaria. Posso chiedere l’assegnazione provvisoria su posto di lingua? 

R. Sì, se in possesso dei previsti requisiti. La richiesta va fatta nella medesima domanda per il posto di titolarità.

D. Sono un docente titolare su sostegno nella scuola secondaria di primo grado, posso chiedere assegnazione provvisoria anche per posto comune del medesimo grado?

R. Può chiedere posto comune (anche più classi di concorso del medesimo grado), soltanto se ha superato il vincolo quinquennale su sostegno; viceversa può chiedere solo assegnazione provvisoria su sostegno. Nel primo caso, la richiesta va fatta nella medesima domanda per il posto di titolarità.

D. Sono un docente titolare di posto comune nella secondaria di secondo grado. Posso chiedere assegnazione provvisoria per altre classi di concorso della secondaria di secondo grado, per cui possiedo l’abilitazione?

R. Sì, può farlo nella domanda per il posto di titolarità.

D. Si può chiedere assegnazione provvisoria su posti di sostegno senza titolo di specializzazione?

R. Sì, sempre in aggiunta al posto/classe di concorso di titolarità e a condizione che: si tratta di assegnazione interprovinciale; il docente interessato stia per terminare il corso di specializzazione o, in subordine, abbia svolto un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno. Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) dell’articolo 8 del CCNI 2019/22. La richiesta va effettuata nella medesima istanza per il posto/classe di concorso di titolarità. Approfondisci

Quante domande

D. Quante domande è possibile presentare?

R. E’ possibile presentare le seguenti domande: domanda per il posto/classe di concorso di titolarità [in cui è possibile chiedere anche: posto di sostegno del medesimo grado da parte dei titolari di posto comune e viceversa (per tutti i gradi di istruzione); posto di lingua da parte dei titolari di posto comune/sostegno e viceversa (nella sola scuola primaria);  ulteriori classi di concorso nel medesimo grado di istruzione (nella sola secondaria di primo e secondo grado)]; domanda per posto/classe di concorso di grado diverso da quello di titolarità. Un singolo docente, pertanto, se in possesso dei previsti requisiti, può presentare sino a 4 domande. Approfondisci

Preferenze

D. Quante preferenze è possibile esprimere nelle domande di assegnazione provvisoria?

R. E’ possibile esprimere sino ad un massimo di 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria e di 15 per la secondaria di primo e secondo grado.

D. Quali sono le preferenze esprimibili?

R. Nell’ambito del suddetto limite numerico, è possibile esprimere indifferentemente preferenze analitiche (scuole) e sintetiche (comuni, distretti e provincia).

Ricongiungimento e prima preferenza

D. Vi sono dei vincoli in merito alla prima preferenza per chi chiede l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento?

R. Sì, la prima preferenza deve essere il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. L’indicazione del comune di ricongiungimento è obbligatoria nel caso in cui si esprimano preferenze (analitiche e/o sintetiche) per altro/i comune/i.

D. Nel comune di ricongiungimento non vi sono per me scuole esprimibili. Cosa indico come prima preferenza?

R. Se nel comune di ricongiungimento non esistono scuole esprimibili, nella domanda si indica una scuola del comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

Precedenza assistenza e prima preferenza 

D. Usufruisco della precedenza per assistenza a soggetto con grave disabilità (coniuge). Ho dei vincoli nell’indicazione della prima preferenza?

R. Sì, deve indicare come prima preferenza il comune di assistenza ovvero una o più scuole comprese in esso. L’indicazione del comune di ricongiungimento è obbligatoria nel caso in cui si esprimano preferenze (analitiche e/o sintetiche) per altro/i comune/i. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

D. Se l’assistito è domiciliato in un comune diverso da quello di residenza, si può chiedere il comune di domicilio? 

R. Sì, come leggiamo nell’articolo 7, comma 7, del CCNI 2019/22:  Per la precedenza di cui al successivo punto IV dell’art.8 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

Leggi qui per vedere quali sono le precedenze e per approfondire precedenze e prima preferenza 

Punteggio assegnazioni provvisorie 

D. Quali punteggi spettano per l’assegnazione provvisoria? 

R. Per le domande di assegnazione provvisoria spettano i punteggi per le sole esigenze di famiglia, indicati nella tabella allegata (allegato 3) al CCNI 2019/22.

D. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte solo sulla base del punteggio? 

R. No, in quanto sono decisive le precedenze di cui all’articolo 8 del CCNI. Infatti, il docente che usufruisce di una delle previste precedenze è soddisfatto nel movimento prima dei colleghi senza precedenza, indipendentemente dal punteggio. Evidenziamo che a parità di precedenza prevale il docente con maggior punteggio, mentre a parità di punteggio e precedenza prevale l’anzianità anagrafica.

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Documentazione domande

D. Le dichiarazioni effettuate nell’istanza vanno documentate? 

R. Sì, le istanze di assegnazione provvisoria vanno corredate dalle dichiarazioni/documentazioni attestanti (a seconda delle singole posizioni): i motivi per cui si chiede l’assegnazione; l’eventuale esistenza di figli; l’iscrizione anagrafica della persona cui si chiede il ricongiungimento ovvero la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che il coniuge/parte dell’unione civile ovvero il convivente sia stato trasferito per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data ultima di presentazione della domanda (4 luglio 2022); l’età dei genitori (in caso di richiesta di ricongiungimento ai genitori, ai fini dell’attribuzione del punteggio); l’eventuale precedenza di cui si beneficia; il ricovero permanente in un istituto di cura del figlio disabile ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore; la necessità di cure continuative del figlio disabile ovvero del coniuge o parte dell’unione civile; l’attuazione di un programma terapeutico e socioriabilitativo per i figli tossicodipendenti.

D. Come allegare le succitate dichiarazioni/documentazioni nella domanda online?

R. Per allegare le succitate dichiarazioni/documentazioni all’istanza è necessario dapprima caricarle a sistema e poi allegarle. Al riguardo leggi: Come caricare gli allegati – Come inserire gli allegati nella domanda

Ordine movimenti

D. Da cosa è disciplinato l’ordine delle operazioni di assegnazione provvisoria?

R. L’ordine delle operazioni di assegnazione (e anche di quelle di utilizzazione) è indicato nell’Allegato 1 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente” al CCNI 2019/22.

D. Sono effettuate prima le assegnazioni provvisorie provinciali?

R. Sì, nella sequenza operativa le assegnazioni provvisorie all’interno della provincia precedono quelle da fuori provincia.

D. Vengono effettuate prima le operazioni su posto di sostegno o su posto comune?

R. Le operazioni su posto di sostegno vengono effettuate prima di quelle su posto comune (fermo restando che prima si svolgono le operazioni provinciali).

D. L’assegnazione provvisoria per un posto/classe di concorso viene effettuata prima o dopo per la richiesta del proprio posto/classe di concorso?

R. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi.

D. L’assegnazione per il comune di ricongiungimento precede quella per altri comuni anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza?

R. Sì.

D. Come sono esaminate le preferenze espresse nella domanda?

R. Le preferenze espresse nella domanda sono progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Per approfondire leggi “Assegnazioni provvisorie docenti 2022, ordine operazioni. Prima per posto/classe di concorso di titolarità”.

Valutazione anno di servizio

D. Come viene valutato l’anno di servizio svolto in assegnazione provvisoria in un ruolo/posto/classe di concorso diversi da quello di titolarità? 

R. Il servizio prestato in assegnazione provvisoria in ruolo/posti/classi di concorso diversi da quello di appartenenza è valutato, ai sensi della lettera A) della tabella di valutazione dei titoli – relativa alla mobilità – con riferimento al ruolo di appartenenza. Quindi spettano 6 punti. Evidenziamo però che l’assegnazione provvisoria interrompe la continuità di servizio, per cui il docente interessato (che ottiene l’assegnazione) perde il punteggio di continuità maturato, ferma restando la valutazione dell’anno di servizio (punti 6).

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