fbpx

GPS e GI 2022/24: chi può essere depennato ed escluso?

784

diplomaDepennamento ed esclusione dalle graduatorie per le supplenze, GPS e GI: in quali casi? E con quali conseguenze? OM 112.

L’OM 112 prevede la possibilità per gli aspiranti, di essere depennati o esclusi galle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e dalle GI (graduatorie di Istituto). In quali casi? La pubblicazione delle graduatorie provinciali ha suscitato diversi vespai, a causa della presenza di errori. Ma cosa prevede l’ordinanza ministeriale 112/2022 sul depennamento o l’esclusione?

Depennamento da GPS e GI: in quali casi?

Casi di depennamento o esclusione dalle GPS e GI. L’articolo 14 a comma 4 dell’OM n. 112/2022 recita: “I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici“.

Le situazioni a cui si riferisce il comma sopra riportato sono:

Depennamento:

  • aspiranti destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • soggetti licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso ovvero della destituzione;
  • aspiranti dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Esclusione:

  • aspiranti dispensati dal servizio, ai sensi dell’articolo 439 del D.lgs. n. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova (esclusivamente per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, in relazione alla quale è stata disposta la dispensa dal servizio);
  • aspiranti dispensati dal servizio per incapacità didattica, ai sensi dell’articolo 512 del D.lgs. n. 297/94 /esclusivamente per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, in relazione alla quale è stata disposta la dispensa dal servizio).

Cosa accade in questi casi?

Come specifica la parte finale del comma 4, gli aspiranti oggetto di questi provvedimenti (esclusione o depennamento) vedranno la risoluzione degli eventuali contratti di supplenza stipulati, e il servizio prestato fino a quel momento sarà dichiarato non valido ai fini giuridici (punteggio e ricostruzione carriera).

In questo articolo