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Doppia laurea 2022-2023: le FAQ ufficiali del Ministero

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Scienze della Mediazione LinguisticaA partire dall’anno accademico 2022-2023 è finalmente ammessa la doppia laurea: tutte le informazioni utili e le FAQ ufficiali del Ministero.

Come abbiamo anticipato, a partire dall’anno accademico 2022-2023 sarà ammessa ufficialmente le doppia laurea. Ciò significa, quindi, che gli studenti interessati potranno iscriversi a due corsi di laurea in contemporanea, purché si rispettino determinate condizioni.

Doppia laurea 2022-2023

Lo scorso 8 luglio il Ministero dell’Università e della Ricerca ha confermato che la doppia laurea entrerà in vigore già a partire dall’anno accademico 2022-2023. Ciò significa, quindi, che gli studenti potranno finalmente iscriversi contemporaneamente a:

  • due diversi corsi di laurea, laurea magistrale o master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale;
  • un corso di laurea o laurea magistrale e a un corso di master, dottorato di ricerca o specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
  • un corso di dottorato di ricerca o master e ad un corso di specializzazione medica.

Le FAQ del Ministero

Per rispondere ai frequenti dubbi degli studenti a proposito della doppia laurea il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso disponibili le FAQ ufficiali. Vediamo subito quali sono le domande più frequenti.

Le Università possono, nell’ambito della propria autonomia, porre vincoli alla doppia iscrizione per evitare l’aumento del numero di studenti che non si laureano entro la durata ordinaria del corso di studi?
Secondo la ratio del legislatore, la doppia iscrizione deve essere agevolata. Il D.M. n. 930/2022 prevede che le Università disciplinino nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali “per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti”. Si rappresenta che l’autonomia è da esercitare nell’ambito della cornice normativa: eventuali condizioni dovrebbero essere inserite sulla base di motivazioni didattico-formative.

I corsi di studi interateneo nazionali, che rilasciano titoli congiunti, sono esclusi dalla doppia iscrizione?
I corsi interateneo nazionali, da un punto di vista amministrativo, sono qualificati con unico corso di studi. Pertanto l’iscrizione ad un secondo corso ai sensi della legge n. 33 del 2022 è consentita.

Il dottorato richiede un impegno esclusivo a tempo pieno (D.M. 226/2021, art. 12, c. 1). Ciò premesso, il collegio docenti può non consentire a un dottorando di iscriversi a un altro corso di studi, perché valuta che il secondo corso di studi non consentirebbe l’impegno a tempo pieno nel dottorato?
No, il collegio dei docenti non può precludere l’iscrizione ad un secondo corso di studi in quanto la legge 33/2022 prevede espressamente la possibilità di iscrizione al dottorato e ad altro corso di studi.

Se uno dei due corsi di studio afferisce a un’università estera, atteso che all’estero non vi sono le cosiddette “classi di corso di studi”, la differenziazione sarà soltanto in funzione delle attività formative?
Tenuto conto dell’art. 2, comma 7, del D.M. 930/2022 “Restano ferme le disposizioni riguardanti l’iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e la disciplina che prevede il rilascio di titoli congiunti nel caso di corsi di studio interateneo nazionali”, la regola dei 2/3 nella fattispecie non si applica.

È sempre consentita l’iscrizione contemporanea a una scuola di specializzazione medica e a un master a frequenza obbligatoria, considerato che la Scuola di specializzazione medica è un corso a frequenza obbligatoria (38 ore settimanali) e, conseguentemente, la frequenza di un master appare possibile solo al di fuori di tale orario?università telematica
La doppia iscrizione a un master e a un corso di specializzazione medica è consentita. Tuttavia, l’art. 3 del D.M. 930/2022 prevede che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (come nel caso delle scuole di specializzazione mediche) sia consentita l’iscrizione al secondo corso di studi che non presenti obblighi di frequenza. Il secondo periodo del citato art. 3 prevede che la regola non si applichi relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Quali sono i tempi e le modalità di riconoscimento delle attività formative già sostenute?
I tempi e le modalità di riconoscimento delle attività formative rientrano nell’autonomia regolamentare dell’Ateneo, purché siano rispettati gli obiettivi formativi dei corsi di studi per i quali è richiesta la contemporanea iscrizione.

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