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Mobilità e vincoli: lo stato dell’arte della trattativa per la revisione del CCNI [Chiarimenti e Tabella]

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Si è svolto mercoledì scorso il terzo incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e quelli del Ministero dell’Istruzione per discutere della revisione del CNNI Mobilità alla luce dell’Ordinanza del Tribunale di Roma che ha disposto la riapertura del negoziato. Il testo revisionato andrà a regolare le operazioni per il biennio 2023/24 e 2024/25.

Si tratta di una questione molto complessa a causa dello stratificarsi di diversi interventi normativi, da ultimo il Decreto 36/2022 convertito nella Legge 79/2022 (c.d. riforma del reclutamento).

I VINCOLO TRIENNALE PER I NEO IMMESSI IN RUOLO
L’attuale CCNI Mobilità 2021/2024 (oggetto di revisione) prevede (art. 2 comma 6) per i neoimmessi in ruolo un vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Tale vincolo, richiamato dal contratto della mobilità, era previsto dall’art. 399 comma 3 del Testo Unico 297/1994 e si estendeva anche alle operazioni di assegnazione provvisoria, utilizzazione e incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.

Senonché detto comma è stato abrogato con la  legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

VINCOLO PER LA MOBILITÀ SODDISFATTA SU PREFERENZA ANALITICA
Il CCNI previgente prevede inoltre, in applicazione dell’art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, un vincolo triennale per i docenti soddisfatti, a seguito di domanda volontaria, su una preferenza analitica (singola scuola). Infatti, per esigenze di continuità didattica, i docenti che hanno espresso una richiesta puntuale di scuola e che vengano soddisfatti a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, non possono presentare nuova domanda di mobilità per il triennio successivo.

VINCOLO PER LA MOBILITÀ SODDISFATTA SU PREFERENZA SINTETICA SE DI PROVINCIA DIVERSA
Il decreto sostegni BIS (Decreto Legge n. 73/2021) ha introdotto il secondo periodo dell’art. 58 comma 1 lettera f) secondo cui:

Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta“. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023″.

La norma in esame, recepita dal nuovo CCNI mobilità 2022/2025, estende di fatto il vincolo a tutti i casi in cui sia stata acquisita la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia richiesta, ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto).

La novità introdotta prevede quindi che il vincolo triennale si applichi in qualsiasi caso in cui, nella mobilità interprovinciale, venga ottenuta la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, indipendentemente se sia stata ottenuta o meno con l’espressione di una preferenza analitica.

La disposizione in questione si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, quindi in ogni caso non riguarda situazioni pregresse.

IL NUOVO VINCOLO PREVISTO DAL DECRETO 36/2022
Il decreto 36/2022, riformando l’intero sistema del reclutamento, ha introdotto un nuovo vincolo triennale, oggi contenuto all’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017:

Il docente e’ tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso”.

LA POSIZIONE DEI SINDACATI E DEL MINISTERO
Nell’ultimo incontro avvenuto lo scorso mercoledì il Ministero ha condiviso le richieste delle Organizzazioni Sindacali avanzate nei precedenti incontri e ha riconosciuto che per tutti i docenti assunti fino all’a.s. 2021/22 non esiste alcun vincolo. Infatti, il vincolo di cui all’art. 399 comma 3 prima vigente, è stato abrogato.

Gli unici vincoli esistenti sono:

  • Il vincolo derivante dall’art.22 comma 4 lett. A1 del CCNL che vincola il docente a rimanere presso la stessa scuola nel caso in cui sia stato soddisfatto nella mobilità su preferenza puntuale di scuola.
  • Il vincolo introdotto dal Decreto 73/2021 che si applica in qualsiasi caso in cui, nella mobilità interprovinciale, venga ottenuta la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, indipendentemente se sia stata ottenuta o meno con l’espressione di una preferenza analitica. Questo vincolo però per espressa previsione normativa, si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, quindi non riguarda chi è stato soddisfatto su preferenza sintetica negli scorsi anni.

IL NODO DA SCIOGLIERE
Rimane però ancora un punto su cui sindacati e ministero non concordato e riguarda l’ambito di applicabilità del nuovo vincolo introdotto dal DL 36/2022. Infatti, secondo i sindacati il nuovo vincolo è applicabile solo alle nuove procedure concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state ancora avviate.

Secondo il Ministero invece il nuovo vincolo triennale dovrebbe applicarsi a tutti i neoimmessi in ruolo 2022/2023.

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