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Indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi –A.A. 2023-2024

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Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha emanato la nota n. 1801 dell’1 febbraio 2023 con la quale si forniscono indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi – A.A. 2023-2024.

 

Con riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che le Istituzioni in indirizzo potranno inoltrare alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le richieste di nuova attivazione e/o modifica di corsi accademici di primo e secondo livello e dei master per l’a.a. 2023-2024, esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica e nel rispetto delle due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste di approvazione di nuovi corsi e per le richieste di modifica di corsi già accreditati.

Detta piattaforma sarà disponibile per le istanze di accreditamento di nuovi corsi accademici di I e II livello e di nuovi master dal 6 febbraio 2023 e fino al termine perentorio del 6 marzo 2023 (ore 16:00), mentre per le modifiche di corsi accademici e master dal 7 marzo 2023 al 31 marzo 2023 (ore 16:00). A decorrere dall’a.a. 2024-2025 la piattaforma informatica sarà resa disponibile nel periodo 1° dicembre – 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l’avvio del successivo anno accademico.

Allo scopo di facilitare l’inserimento dei dati necessari per la corretta compilazione delle proposte di attivazione e/o modifica dei corsi, sarà possibile effettuare, nella home page del portale, il download delle istruzioni. Si precisa che la piattaforma è progettata in maniera tale da non consentire l’invio della richiesta qualora siano presenti dati non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero risultino mancanti uno o più documenti richiesti, tenendo conto anche delle Linee guida redatte dal CNAM disponibili nel sito del CNAM www.cnam.it dal 1° febbraio 2023, nonché delle Linee Guida redatte dall’ANVUR per i nuovi corsi di I livello, delle Linee Guida ANVUR per i nuovi corsi di II livello, delle Linee Guida ANVUR per i nuovi Master.

 

Si coglie l’occasione per comunicare, con riferimento all’anagrafe dei corsi di studio AFAM, la cui costituzione è stata avviata con la circolare ministeriale n. 13211/2021, che le Istituzioni in indirizzo sono fin d’ora invitate a caricare sul portale Universitaly (https://www.universitaly.it/strutture/), nel periodo dal 1° aprile 2023 al 1° giugno 2023, le informazioni relative ai corsi che si intendono attivare per l’a.a. 2023-2024 tra quelli già autorizzati inseriti nella banca dati. Si raccomanda particolare attenzione a questa operazione, che contribuirà a dare adeguata visibilità, anche internazionale, all’offerta formativa delle Istituzioni AFAM.

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

1) Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d’arte drammatica, Istituti superiori di studi musicali, Istituti superiori per le industrie artistiche

A) Attivazione di nuovi triennicorsi singoli universitario per acquisire nuovi cfu columbus academy

 

Le proposte di nuova attivazione dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica, dal 6 febbraio 2023 e fino al termine perentorio del 6 marzo 2023 (ore 16:00) utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf in copia conforme all’originale e debitamente firmati.

Il Ministero verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero , la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione), mentre la valutazione della conformità degli ordinamenti didattici è svolta dal CNAM. Il Ministero trasmette mediante la piattaforma informatica le proposte ammissibili al CNAM, che si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione. Tenuto conto del parere favorevole del CNAM è emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso in cui non si riscontrino, anche sulla base del parere del CNAM, tutte le condizioni necessarie per l’accreditamento, si procede, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Può essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l’accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale. La documentazione di riscontro deve essere caricata nella piattaforma dedicata. Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, siano ravvisati elementi per un riesame da parte da parte del CNAM il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

 

B) Modifica corsi di primo livello già autorizzati

Le proposte di modifica dei corsi di studio di diploma accademico di primo livello già autorizzati potranno essere avanzate esclusivamente dalle Istituzioni in indirizzo che abbiano ottenuto l’autorizzazione o la modifica dei medesimi corsi da almeno un triennio.

Esse dovranno pervenire per il tramite della apposita piattaforma informatica dal 7 marzo 2023 e fino al termine perentorio 31 marzo 2023 (ore 16:00), utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA.

Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, al caricamento del piano di studi sulla nuova piattaforma corredata dei documenti richiesti in formato pdf in copia conforme all’originale e debitamente firmati.

 

Il Ministero, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero, la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione), trasmette le stesse mediante la piattaforma informatica al CNAM, che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM, è emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso in cui non si riscontrino, anche sulla base del parere dello stesso CNAM, tutte le condizioni necessarie per l’accreditamento, si procede, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Può essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l’accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale. La documentazione di riscontro deve essere caricata nella piattaforma dedicata.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, siano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

2) Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (ex art. 11 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212)

Le modalità operative di cui ai punti 1)A) e 1)B) valgono, con le precisazioni di seguito indicate, anche per la richiesta di attivazione o modifica di corsi di primo livello autorizzati ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Si richiama l’attenzione su quanto statuito nella nota del Segretario Generale n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli AFAM (ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005), qualora richiedano nuove attivazioni, provvederanno anche a caricare i documenti indicati nell’apposita sezione dedicata al rilascio del parere dell’ANVUR. Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero, la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM”- sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione, il possesso della prima valutazione periodica positiva da parte dell’ANVUR, se già effettuata, e l’aver comunicato entro il 30 settembre 2023 l’intenzione di voler
attivare nuovi corsi per il successivo anno), le trasmette mediante la piattaforma informatica al CNAM, che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione. Il giudizio negativo espresso in via definitiva dal CNAM comporta il rigetto dell’istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta sia sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell’ANVUR

 

Il Ministero trasmette all’ANVUR, mediante la piattaforma, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole del CNAM, attesa la necessità di verifica della qualificazione della docenza rispetto a corsi che abbiano un ordinamento didattico già definito e approvato. L’ANVUR rende il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Per le Istituzioni per le quali l’ANVUR per l’a.a. 2023/24 è chiamata ad effettuare la contestuale valutazione periodica, il parere dell’ANVUR sui nuovi corsi è reso entro 75 giorni dalla ricezione delle proposte da valutare trasmesse dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza l’ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunica al Ministero tramite la piattaforma i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati sub procedimenti. Il riscontro all’ANVUR da parte delle Istituzioni avviene mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell’ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all’ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell’ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell’ANVUR, è emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso in cui non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l’accreditamento il Ministero procede con provvedimento di diniego.

 

Si ricorda che, per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le accademie legalmente riconosciute già riordinate, per i nuovi corsi di primo livello è previsto che l’autorizzazione possa avvenire solo successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell’ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ai fini della programmazione delle attività relative alla valutazione periodica delle Istituzioni da parte dell’ANVUR, quelle che devono ottenere la prima valutazione dell’ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall’a.a. 2023/2024, ne danno comunicazione all’ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all’anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2023 dovrà pertanto essere data la comunicazione dell’intento di ampliare l’offerta formativa per l’a.a. 2024/2025). Limitatamente all’a.a. 2023/24, le Istituzioni che non sono già in possesso della suddetta positiva valutazione periodica potranno presentare comunque la richiesta di attivazione di nuovi corsi di studio, il cui esame sarà però subordinato all’esito positivo da parte dell’ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM o dell’ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali finanziarie e di personale allegate all’istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

 

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
Le indicazioni di cui alle successive lettere A e B si applicano a tutte le Istituzioni in indirizzo, fatte salve le specifiche segnalate nel testo

A) Attivazione di nuovi corsi biennali di secondo livello

Le proposte di nuova attivazione di corsi accademici di secondo livello dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica, dal 6 febbraio 2023 e fino al termine perentorio del 6 marzo 2023 (ore 16:00), utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati sulla piattaforma in formato pdf in copia conforme all’originale e debitamente firmati.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 14/2018, anche in coerenza con le indicazioni già fornite nei decorsi anni accademici relativamente alla possibilità dell’ampliamento dell’offerta formativa, e fatto salvo quanto previso dall’art. 2, commi 6 e 11, del medesimo decreto, l’attivazione di un nuovo corso di diploma di secondo livello potrà essere proposta da tutte le Istituzioni come prosecuzione degli studi di trienni già autorizzati presso la medesima Istituzione.

 

In conseguenza di ciò, in riferimento all’a.a. 2023/2024, non potranno essere avanzate proposte di attivazione di bienni qualora i trienni di riferimento non siano giunti, nel corso del corrente anno accademico, almeno al terzo anno di attivazione.

Inoltre si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. n. 14/2018, non possono essere approvati due diversi corsi di diploma accademico di II livello afferenti alla medesima Scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40
crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti.

In aggiunta a quanto sopra indicato, per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute già riordinate, si ricorda che nuovi corsi di secondo livello potranno essere autorizzati successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell’ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ai fini della definizione della programmazione di attività relativa alla valutazione periodica da parte dell’ANVUR delle istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005, le Istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell’ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall’a.a. 2024/2025, ne danno comunicazione all’ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all’anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2023 dovrà pertanto essere data la comunicazione dell’intento di ampliare l’offerta formativa per l’a.a. 2024/2025). Limitatamente all’a.a. 2023/24, le Istituzioni che non sono già in possesso della suddetta positiva valutazione periodica potranno presentare comunque la richiesta di attivazione di nuovi corsi di studio, il cui esame sarà però subordinato all’esito positivo da parte dell’ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti.

 

Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero11; la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM”- sezione “Istituzione”; la relazione annuale del Nucleo di valutazione; il decreto di autorizzazione del triennio di riferimento12; il parere del Co.Te.Co. dell’anno corrente, per gli Istituti superiori di studi musicali; il conseguimento della prima valutazione periodica positiva da parte dell’ANVUR, se già effettuata, e l’aver comunicato entro il 30 settembre 2023 l’intenzione di voler attivare nuovi corsi per il successivo anno, per le Istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 212/2005 ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute13), le trasmette mediante la piattaforma informatica al CNAM che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione. Il giudizio negativo espresso dal CNAM darà luogo al rigetto dell’istanza di accreditamento del corso previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza che la proposta sia sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell’ANVUR.

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l’accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale. La documentazione di riscontro dovrà essere caricata nella piattaforma dedicata.

Il Ministero trasmette all’ANVUR, mediante la piattaforma, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole dal CNAM, attesa la necessità di verifica della qualificazione della docenza, proposta dalle Istituzioni per l’accreditamento di nuovi bienni accademici, rispetto a corsi che abbiano un ordinamento didattico già definito e approvato. L’ANVUR rende il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005, per le quali l’ANVUR, per l’a.a. 2023/24, è
chiamata ad effettuare la contestuale valutazione periodica, il parere dell’ANVUR sui nuovi corsi è
reso entro 75 giorni dalla ricezione delle proposte da valutare trasmesse dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza l’ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunica al Ministero i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati sub procedimenti. Il riscontro all’ANVUR da parte delle Istituzioni avviene mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

 

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell’ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all’ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell’ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell’ANVUR, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l’accreditamento si procederà con provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l’accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte da parte del CNAM o dell’ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali finanziarie e di personale allegate all’istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

 

Le Istituzioni che avessero già presentato nell’anno accademico 2021-2022 o 2022-2023 richiesta di accreditamento di bienni e che non hanno potuto ottenere il decreto di autorizzazione esclusivamente per mancanza dei tre anni di attivazione del triennio di riferimento, non saranno tenute a ripresentare i piani di studio ma dovranno manifestare nuovamente l’interesse all’autorizzazione dei citati corsi tramite l’inserimento in piattaforma informatica dei seguenti documenti (o informazioni) che dovranno essere riferiti all’a.a. 2023-2024:

a) delibera del Consiglio accademico che confermi l’interesse all’autorizzazione dei corsi e
indichi analiticamente ciascuna modifica richiesta e la motivazione della stessa;
b) delibera del Consiglio di amministrazione aggiornata al 2023-2024;
c) parere del Co.Te.Co deliberato espressamente per l’a.a. 2023-2024;
d) attestazione circa l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
e) tutte le informazioni richieste nei campi della sezione “Valutazione ANVUR”.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MIUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

B) Modifica corsi di secondo livello già autorizzati
Le proposte di modifica dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello già autorizzati che abbiano avuto decorrenza non oltre l’a.a. 2021-2022 dovranno pervenire per il tramite della apposita piattaforma informatica dal 6 marzo 2023 e fino al termine perentorio del 31 marzo 2023 (ore 16:00), utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ogni corso, alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti in formato pdf in copia conforme all’originale e debitamente firmati.

 

Il Ministero, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero15, la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione), le trasmette mediante la piattaforma informatica alla CNAM, che si pronuncia entro 60 giorni dalla loro ricezione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie, è emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino, anche sulla base del parere dello stesso CNAM, tutte le condizioni necessarie per l’accreditamento, si procede, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della
legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Può essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l’accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, siano ravvisati elementi per un riesame da parte da parte del CNAM, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici allegati all’istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

 

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali/direttoriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

ACCREDITAMENTO DI MASTER DA PARTE DELLE ISTITUZIONI STATALI –

Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d’arte drammatica, Istituti superiori di studi musicali, Istituti superiori per le industrie artistiche Per l’anno accademico 2023/24, le proposte di autorizzazione di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati di tutte le Istituzioni statali dovranno pervenire, per il tramite dell’apposita piattaforma informatica e nel rispetto delle due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste di approvazione di nuovi master e per le richieste di modifica di master già accreditati. Per modifica della proposta si fa riferimento a master che prevedano modifiche del corso che riguardino almeno il 30% dei crediti previsti, il 30% delle fonti di finanziamento o il 30% dei docenti impegnati rispetto al corso già autorizzato.

Detta piattaforma sarà attiva dal 6 febbraio 2023 e fino al termine perentorio del 6 marzo 2023 (ore 16:00) per l’accreditamento di nuovi corsi di master, e dal 7 marzo 2023 fino al termine perentorio del 31 marzo 2023 (ore 16:00) per le richieste di modifica di corsi di master già approvati, utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA.

 

Le Istituzioni in questione dovranno procedere, per ciascun corso, alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf in copia conforma all’originale e debitamente firmati.

Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero16, la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione) verifica la coerenza delle stesse con le disposizioni previste nel c.d. “Regolamento dei corsi dei Master”, di cui alla nota MIUR n. 7631 del 9 dicembre 2010, ad eccezione degli aspetti oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR. Successivamente a tali verifiche, il Ministero trasmette, mediante la piattaforma informatica, le proposte ritenute ammissibili e coerenti con i principi del suddetto “Regolamento” al CNAM che si pronuncia entro 30 giorni dalla loro ricezione, con riferimento al piano di studi e alla coerenza dello stesso con l’offerta formativa erogata dall’Istituzione. Il giudizio negativo espresso in via definitiva dal CNAM comporta il rigetto dell’istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta sia sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell’ANVUR.

Il Ministero trasmette all’ANVUR, mediante la piattaforma informatica, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole del CNAM. L’ANVUR delibera il parere con riferimento al piano finanziario e alla numerosità e qualificazione dei docenti impegnati nel master entro 30 giorni dalla ricezione, tramite piattaforma, della documentazione trasmessa dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza, l’ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunica al Ministero i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati sub procedimenti. Il riscontro all’ANVUR avviene mediante il caricamento della documentazione nella
piattaforma dedicata. Può essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l’accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

 

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell’ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all’ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell’ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell’ANVUR, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie, è adottato il provvedimento di autorizzazione del corso di master. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l’autorizzazione, si procede con provvedimento di diniego.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, siano ravvisati elementi per un riesame da parte da parte del CNAM o dell’ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione del piano di studi ovvero alla modifica della struttura finanziaria o della numerosità e qualificazione dei docenti rispetto a quelli originariamente allegati all’istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

ACCREDITAMENTO DI MASTER DA PARTE DELLE ISTITUZIONI AUTORIZZATE AI
SENSI DELL’ART. 11 DEL D.P.R. 212/2005

 

Per l’anno accademico 2023/24, le proposte di autorizzazione di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica e nel
rispetto delle due diverse scansioni temporali previste rispettivamente per le richieste di approvazione di nuovi master e per le richieste di modifica di master già accreditati. Per modifica della proposta si fa riferimento a master che prevedano modifiche del corso che riguardino almeno
il 30% dei crediti previsti, il 30% delle fonti di finanziamento o il 30% dei docenti impegnati rispetto al corso già autorizzato.

Detta piattaforma sarà attiva dal 6 febbraio 2023 e fino al termine perentorio del 6 marzo 2023 (ore 16:00) per l’accreditamento di nuovi corsi di master, e dal 7 marzo 2023 fino atermine perentorio del 31 marzo 2023 (ore 16:00) per le richieste di modifica di corsi di master già approvati, utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA Le Istituzioni in questione dovranno procedere, per ciascun corso, alla compilazione on line del piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf in copia conforma all’originale e debitamente firmati.

Si precisa che le proposte di nuovi corsi di master potranno essere autorizzate successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell’ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ai fini della programmazione delle attività relative alla valutazione periodica delle Istituzioni da parte dell’ANVUR, le Istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell’ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall’a.a. 2024/2025, ne danno comunicazione all’ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all’anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2023 dovrà pertanto essere data la comunicazione dell’intento di ampliare l’offerta formativa per l’a.a. 2024/2025). Limitatamente all’a.a. 2023/24, le Istituzioni che non sono già in possesso della suddetta positiva valutazione periodica potranno
presentare comunque la richiesta di attivazione di corsi di master, il cui esame sarà però subordinato all’esito positivo da parte dell’ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti

 

Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero17, la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione, il possesso della prima valutazione periodica positiva da parte dell’ANVUR, se già effettuata, e l’aver comunicato entro il 30 settembre 2023 l’intenzione di voler attivare nuovi corsi per il successivo anno), verifica la coerenza delle stesse con le disposizioni contenute nel c.d. “Regolamento dei corsi dei Master”, di cui alla nota MIUR n. 7631 del 9 dicembre 2010, ad eccezione degli aspetti oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR.

Successivamente a tali verifiche, il Ministero trasmette, mediante la piattaforma informatica, le proposte ritenute ammissibili e coerenti con i principi del suddetto “Regolamento” al CNAM che si pronuncia entro 30 giorni dalla loro ricezione, con riferimento al piano di studi e alla coerenza dello stesso con l’offerta formativa erogata dall’Istituzione. Il giudizio negativo espresso in via definitiva dal CNAM comporta il rigetto dell’istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta sia sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell’ANVUR.

Il Ministero trasmette all’ANVUR, mediante la piattaforma informatica, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole del CNAM. L’ANVUR delibera il parere con riferimento al piano finanziario e alla numerosità e qualificazione dei docenti impegnati nel master entro 30 giorni dalla ricezione, tramite piattaforma, della documentazione trasmessa dal Ministero. Per le Istituzioni per le quali l’ANVUR per l’a.a. 2023/24 è chiamata ad effettuare la contestuale valutazione periodica, il parere dell’ANVUR sui nuovi corsi è reso entro 45 giorni dalla ricezione delle proposte da valutare trasmesse dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza, l’ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunica al Ministero i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati sub procedimenti. Il riscontro all’ANVUR avviene mediante il caricamento della documentazione nella
piattaforma dedicata

 

Può essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l’accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell’ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all’ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell’ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell’ANVUR, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie, è adottato il provvedimento di autorizzazione del corso di master. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l’autorizzazione, si procede con provvedimento di diniego.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, siano ravvisati elementi per un riesame da parte da parte del CNAM o dell’ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione del piano di studi ovvero alla modifica della struttura finanziaria o della numerosità e qualificazione dei docenti rispetto a quelli originariamente allegati all’istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.Per ogni chiarimento sull’utilizzo della piattaforma si potrà fare riferimento:

 

  • relativamente a problematiche di carattere didattico e/o amministrativo, ai seguenti indirizzi di
    posta elettronica:
    1. Per le richieste relative ai corsi di master: teresa.stagliano@est.mur.gov.it;
    2. Per le richieste relative ai diplomi accademici di I e II Livello del settore musicale:
    stefania.chiodetti@mur.gov.it;
    3. Per le richieste relative ai diplomi accademici di I e II Livello del settore delle Accademie e
    degli ISIA: marianna.abbate@mur.gov.it;
  • relativamente a problematiche di carattere informatico e/o tecnico, occorre aprire una segnalazione al seguente link: https://afam.cineca.it/support_jira.php?cmp=57231;
  • relativamente ad aspetti inerenti alle valutazioni di ANVUR (docenza, strutture e sostenibilità), al seguente indirizzo di posta elettronica: afam@anvur.it indicando nell’oggetto “corsi a.a. 2023-24”.VEDI LA NOTA
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