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Immissione in ruolo: si può chiedere il part-time; vincolo di 2 anni. Quando è consentito il rientro anticipato in full-time?

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l rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime.certificazione lingua spagnola

 

L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.

L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE O SUA TRASFORMAZIONE
L’art. 25 del CCNL comparto scuola prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro. laureati studia e sostieni esami online

 

L’allegato A alla nota n. 138 del 13 Luglio 2023 dal titolo “Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti”, al punto A.12 prevede che

È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997.

Questa disposizione viene riprodotta nelle Indicazioni operative pubblicate ogni anno nonché in quelle relative alle immissioni in ruolo del personale ATA.

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Ciò vale anche per i docenti assunti con procedura straordinaria finalizzata al ruolo l’1/9/22 e che avranno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica l’1/9/23.scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

 

PART-TIME E ALTRO LAVORO DI NATURA PRIVATA
Chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata. Infatti, rimane totalmente esclusa la possibilità di cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, fatta salva la previsione dell’art.18, comma 18, legge n. 127/1997 (legge Bassanini bis) che consente al personale degli enti locali di affiancare al proprio impiego pubblico part-time una seconda attività lavorativa da svolgersi presso altri enti locali.  Di conseguenza anche l’eccezione in parola non può trovare applicazione nei confronti del personale della scuola.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.n.662/96 “La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica”.

A CHI VA FATTA LA RICHIESTA
La richiesta di part-time deve invece essere formulata al Dirigente Scolastico della scuola assegnata sebbene sia consigliabile comunicare all’Ufficio Scolastico, all’atto di accettazione del ruolo, l’intenzione di richiedere il part time.

Le istruzioni operative precisano:

La  sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio.

FORME DI PART-TIME
Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997 o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa

 

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

Sull’articolazione del part-time verticale su base annuale o mensile clicca qui

DECORRENZA E DURATA
Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico. Per la durata di almeno due anni il personale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

 

RIENTRO ANTICIPATO
Il rientro in regime di full-time può avvenire solo dopo 2 anni salvo comprovate esigenze che devono essere adeguatamente motivate e in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Si veda al riguardo la nota dell’USR Veneto USR Veneto – del 13 febbraio 2020, n. 1827 e la nota dell’A.T. Milano 1 febbraio 2021 n. 1351. Le eventuali domande di personale che intende rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part time, possono essere accolte sulla base di motivate esigenze che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PART-TIME
In base alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”.
La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:

 

  1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica.
  2. L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività’ lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale.

Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente.

PRECEDENZE NELL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
L’art. 7 comma 6 del D. lgs n. 165/2001 prevede che:

 

 

Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266″.

Questa disposizione, ripresa dai vari CCNL, stabilisce due regole:

  • alcuni dipendenti, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano, hanno un titolo di priorità all’accesso delle varie forme di flessibilità (dell’orario, del rapporto) che l’amministrazione decide di attuare compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro;
  • i criteri di priorità devono essere certi, ossia predeterminati in modo chiaro e resi conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o comunque non imparziali.

Vanno però distinti i soggetti che hanno un diritto alla trasformazione da quelli che hanno un titolo di precedenza. Presentano un diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalle competenti commissioni mediche.

 

I soggetti che presentono titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro sono indicati ai commi 2 e 3 della D. lgs 61 del 2000. Pertanto, in presenza di un numero di domande eccedenti  la capienza, hanno precedenza rispettivamente:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  • i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
  • i lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

Altra situazione meritevole di tutela è quella dei familiari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). In particolare con riferimento a dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, situazioni per le quali i familiari, a seguito della legge 170/2010, hanno diritto a fruire di orari di lavoro flessibili.

Il grado di tutela accordato dall’ordinamento alle varie situazioni è differenziato: nel caso di titolarità di un diritto alla trasformazione, una volta ricevuta l’istanza dell’interessato, l’amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione. Pertanto, la determinazione della trasformazione deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell’interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti.

 

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