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Carta del docente: le somme dell’a.s. 2021/2022 devono essere spese entro il 31 agosto

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Il bonus docenti rappresenta una misura introdotta dalla Legge 107/2015 finalizzata alla formazione dei docenti.

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Le risorse possono essere utilizzate per  l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

b) hardware e software;

c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; laurea, di laurea magistrale,

d) iscrizione a corsi di specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

f) titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

g) iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

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Si ricorda che il bonus docenti deve essere validato entro il 31 agosto 2023. Il bonus relativo all’anno scolastico 2022/2023, qualora non speso, del tutto o in parte, sarà cumulato con quello dell’anno scolastico 2023/2024.

Diverso è il caso del buono relativo all’anno scolastico 2021/2022 che deve essere improrogabilmente utilizzato entro il 31 agosto 2023. 
D.

SOMME NON SPESE
L’art. 12, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 prevedeva, in merito al bonus dell’anno scolastico 2015\2016 che le somme non spese entro il 31 agosto 2016 dovessero essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017.

Analogamente, secondo l’art. 6 comma 6 DPCM 28 novembre 2016:

Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.

Quindi nel caso in cui il docente non spenda le somme relative a un certo anno scolastico, queste potranno essere utilizzate nell’anno scolastico successivo e si cumuleranno con le risorse relative al nuovo anno scolastico.

L’utilizzo del bonus 2021/22 va effettuato al massimo entro il 31 agosto 2023, termine ultimo oltre il quale le relative quote giacenti intere o residue vengono trattenute alla fonte e quindi “perse” dal docente.  Ciò anche nel caso di buoni generati in tempo utile con l’intenzione di essere successivamente impiegati: non sono spendibili perché non più rimborsabili per l’esercente.

Pertanto occorre fare attenzione al fatto che i buoni dovranno essere, non solo generati, ma anche utilizzati entro il 31 agosto 2023.

 

 

 

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