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Personale in regime di part-time non può svolgere attività aggiuntive aventi carattere continuativo

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L’art. 39 comma 8 del CCNL 2007 prevede che:Master Italiano L2 - insegnamento dell'italiano per gli stranieri - punti gps mobilità e trasferimento - mondo scuola

 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Il personale in regime di part-time non può quindi svolgere “attività d’insegnamento” aventi carattere continuativo.

Pertanto è esclusa:

 

  • La possibilità di accettare spezzoni (fino a 6 ore) resosi disponibili all’interno della scuola da parte delle singole scuole, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
  • laureati studia e sostieni esami online
  • Attività aggiuntive di insegnamento previste nel PTOF che abbiano una durata semestrale o annuale.
  • In generale tutte le altre attività che vengono svolte in maniera continuativa.

Non sono invece escluse tutte quelle attività aggiuntive di insegnamento che non hanno carattere continuativo, quali per esempio:

  • Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti in quanto in questo caso l’attività ha natura occasionale;
  • Corsi di recupero per un tot ore e in un periodo di tempo circoscritto.
  • Ricoprire ruoli di coordinatore o di funzione strumentale

Analoga previsione è contenuta nell’art. 58 del CCNL 2007 con riferimento al personale ATA:

 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

VEDI IL CCNL SCUOLA 2007

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