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GPS: il servizio svolto su infanzia/primaria senza titolo non si valuta. Non si tratta di servizio “aspecifico” [Chiarimenti]

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Riceviamo spesso quesiti in merito alla valutabilità del “servizio senza titolo” spesso confuso con il servizio “aspecifico”. Ci siamo già occupati della questione in questo articolo. laureati studia e sostieni esami online

sono una docente a tempo determinato. Vi contatto per chiedere delle informazioni in merito ai punteggi aspecifici.

La mia classe di concorso è la B023, ma in passato ho lavorato in scuole primarie. Come mai i punteggi aspecifici delle scuole primarie non sono calcolati nella graduatoria della classe di concorso B023?

SERVIZIO CON TITOLO E SENZA TITOLO
La premessa fondamentale è che affinché un servizio venga valutato è necessario che sia stato svolto con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso \ tipologia di posto.

Di converso, si considera servizio senza titolo quello che è stato svolto senza il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.scuola superiore di mediazione linguistica

IL CASO CONCRETO
Nel caso della docente in questione, essa riferisce di appartenere alla classe di concorso B023 e di aver insegnato in precedenza nella scuola primaria. In realtà potrebbero configurarsi due distinte possibilità:

  1. La prima, altamente probabile, è che la docente abbia insegnato nella scuola primaria sprovvista del titolo di studio necessario per insegnare in quel grado\ordine di scuola (cioè senza la laurea in scienze della formazione primaria e senza il diploma magisrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002).
  2. La seconda, altamente improbabile in questo caso,  è che la docente abbia insegnato nella scuola primaria con il titolo di studio necessario per insegnare in quel grado\ordine di scuola.

Nel quesito manca questa specificazione che è fondamentale per capire se detto servizio è valutabile o meno. Infatti, affinché qualsiasi servizio sia valutabile è necessario che sia prestato con il prescritto titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso che ha insegnato oppure che lo possieda al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie\concorsi.

La nota ministeriale 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito che:

Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.

Sulla base di tale chiarimento:

  • Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
  • Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.

Riprendendo il caso concreto, se l’aspirante che ha svolto servizio “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia, non ha nel frattempo conseguito il titolo di studio idoneo (in sostanza la Laurea in Scienze della formazione primaria), non potrà far valere il servizio svolto senza titolo.

SERVIZIO SPECIFICO E ASPECIFICO
Abbiamo detto che affinché il servizio sia valutabile è necessario che sia stato svolto con il necessario titolo di studio oppure che il titolo di studio sia stato conseguito dopo ma entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Dopodiché, tale servizio svolto con titolo, potrà essere valutato come specifico o aspecifico a seconda dei casi.

In particolare:

  • Per servizio specifico si intende il servizio prestato sulla specifica classe di concorso. Anche il servizio su sostegno viene considerato specifico per tutte le CDC dello stesso grado.
  • Per servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso\tipologia di posto. Anche il servizio prestato su sostegno ma su grado diverso viene considerato aspecifico.

Come ampiamente chiarito il servizio aspecifico\specifico è valutabile solo se prestato con il prescritto titolo di studio:

  1. Se la docente in questione, inserita nella classe di concorso B-23, ha insegnato nella scuola primaria sprovvista del titolo di studio necessario per insegnare in quel grado\ordine di scuola (cioè senza la laurea in scienze della formazione primaria e senza il diploma magisrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002) allora detto servizio non è valutabile né come specifico né come aspecifico.
  2. Se la docente, inserita nella classe di concorso B-23, ha insegnato nella scuola primaria con il  titolo di studio necessario per insegnare in quel grado\ordine di scuola (perché ad esempio aveva o ha conseguito susccessivamente la laurea in SFP oppure il diploma magistrale ante 2001/2002), allora detto servizio sarà valutabile come specifico (nelle relative graduatorie di infanzia/primaria) e come aspecifico su B-23.
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