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Percorsi abilitanti: trasmesso il parere dell’ANVUR al MUR. Entro 10 giorni il decreto di accreditamento.

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Si attende nei prossimi dieci giorni il Decreto Ministeriale (del MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca) di accreditamento dei percorsi abilitanti.Infatti:Abilitazione all'insegnamento 30 - 36 - 60 cfu - nuovo percorso - diventa insegnante con orizzonte docentii - miur

 

  • Entro il 10 novembre 2023 le università e le istituzioni AFAM, anche in forma aggregata fra loro, hanno potuto presentare istanza di accreditamento per l’attivazione dei percorsi di abilitazione.
  • Entro 10 giorni dalla ricezione delle istanze, il Ministero dell’università e della ricerca, ha verificato in merito all’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti.
  • Entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità, l’ANVUR doveva esprimere parere motivato in ordine ai requisiti avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM.
  • Il decreto di accreditamento è adottato entro i successivi 10 giorni (è questo l’ultimo passaggio ancora mancante).

 

 

Ebbene, secondo quanto si apprende, l’ANVUR ha trasmesso il prescritto parere al MUR che adesso, entro 10 giorni, dovrà emanare il decreto di accreditamento.

Il decreto del MUR formalizzerà l’offerta formativa disponibile (atenei\istituzioni AFAM accreditate e posti disponibili).

BANDI
Dopo la pubblicazione del decreto del MUR, le Università accreditate potranno emanare i bandi i quali stabiliranno i dettagli dei corsi (modalità d’iscrizione, costi – fermo restando i tetti fissati dalla legge, organizzazione dei corsi e termini di iscrizione). certificazione internazionale alfabetizzazione digitale - corso online orizzonte docenti - graduatoria ata 3 fascia

QUANTI E QUALI ACCREDITAMENTI?
Secondo la tabella pubblicata dal Sole 24 ore il 4 dicembre 2023, il MUR (a cui spetta la prima verifica dell’ammissibilità delle domande) avrebbe accolto 1.510 proposte di corsi di formazione presentate dagli atenei (1.157) e dall’alta formazione artistica e musicale (353) su un totale di 1.545 istanze pervenute. Sono 35 invece le istanze respinte nella fase iniziale.

 

Tuttavia, spetta poi all’ANVUR esprimere un parere in merito al rispetto dei requisiti richiesti e al momento non conosciamo ancora il contenuto del parere che è stato trasmetto al MUR.

Percorsi abilitanti
Fonte: Il Sole 24 Ore

ACCREDITAMENTO  UNITARIO
Le Linee Guida dell’ANVUR, pubblicate il 28 settembre, precisano che i requisiti sono dettati con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.

In altri termini, questo significa che i centri (università e istituzioni AFAM) potranno chiedere (ed eventualmente ottenere) l’accreditamento solamente con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che, sulla base di tale accreditamento, potranno eventualmente erogare anche i percorsi da 30 o 36 CFU.

 

Non sarà invece possibile richiedere e\o ottenere l’accreditamento per i soli percorsi da 30/36 CFU/CFA. Le Università e le Istituzioni AFAM potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA solo nell’ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA accreditati.

QUALI PERCORSI SARANNO ATTIVATI?
Con la nota n. 21328 del 6 novembre 2023 il MUR ha fornito indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024, a seguito della nota n. 19087 del 17 ottobre 2023.

Percorsi da attivare nell’anno accademico 2023/2024 e relativo fabbisogno:

  1. Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M);
  2. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’art. 18 bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 3 del D.P.C.M.), necessari quale requisito ai fini della partecipazione al concorso che il MIM prevede di bandire nel febbraio 2024; occorre precisare che, come previsto espressamente dal richiamato D.P.C.M. all’articolo 14, comma 2, gli atenei devono assicurare la conclusione dell’offerta dei suddetti 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2024 [è evidente che il termine in questione slitterà], anche ove organizzati nell’ambito dei percorsi finalizzati all’acquisizione di 60 CFU/CFA.
  3. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria BIS).

 

 

Al fine di garantire la selettività della procedura di reclutamento del personale docente, il fabbisogno di base stimato per i percorsi di cui sopra è di circa n. 35.595 (che potrebbe essere incrementato a circa complessivi n. 40.000corrispondente al triplo del numero dei posti che verranno banditi per il concorso che il MIM ha intenzione di indire a settembre\ottobre 2024, stimati in n. 11.865 e distribuiti secondo il prospetto presente nella piattaforma CINECA.

Percorsi da attivare nell’anno accademico 2024/2025 e relativo fabbisogno:

  1. Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M);
  2. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
  3. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di cui all’art. 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
  4. Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18 bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.);
  5. Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).

Il fabbisogno massimo stimato per i percorsi di cui sopra per l’a.a. 2024/2025 è di circa n. 35.976, fabbisogno che il MIM dettaglierà per classe di concorso e su base regionale.

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