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Mobilità 2024/25: può presentare domanda chi è stato soddisfatto su preferenza sintetica interprovinciale [Chiarimenti]

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Sono state pubblicate le ordinanze ministeriali n. 30 e n. 31 del 23 febbraio 2024 che avviano le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025. percorso abilitante 30 cfu

 

Una delle novità di quest’anno consiste nel fatto che non sono soggetti al vincolo triennale coloro che hanno presentato domanda in altra provincia e hanno ottenuto una scuola attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune”, “distretto” o “provincia” indicato nel modulo domanda. Sono invece soggetti al vincolo coloro che nell’a.s. 2022/23 o 2023/2024 hanno ottenuto un movimento in altra provincia con codice puntuale di scuola.

VINCOLO TRIENNALE SU MOBILITÀ INTERPROVINCIALE SODDISFATTA
Facciamo un passo indietro. Il Decreto Sostegni BIS (73/2021) ha introdotto un vincolo applicabile nel caso di mobilità  interprovinciale soddisfatta su qualsiasi tipo di preferenza (analitica o sintetica).

Sulla base di tale vincolo, chi nell’anno scolastico 2022/2023 (o successivi) è stato soddisfatto su mobilità interprovinciale è soggetto al vincolo triennale. Per un approfondimento su questo vincolo si veda questo articolo.

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Tale vincolo triennale non si applicava ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

LA NOVITÀ PREVISTE PER LA MOBILITÀ 2024/2025
Una delle novità previste quest’anno consiste nel fatto che il vincolo derivante dall’aver ottenuto la mobilità interprovinciale nel 22/23 o nel 23/24 si applica solo nel caso in cui sia stata ottenuta una preferenza puntuale di sede (e non anche nel caso di preferenza sintetica di Comune, Distretto o Provincia).

Vengono sostanzialmente uniformati i vincoli derivanti dall’aver ottenuto la mobilità provinciale e interprovinciale: in entrambi i casi il vincolo si applica solo nel caso di mobilità soddisfatta su preferenze puntuali di sede.

Fino allo scorso anno invece, nella mobilità interprovinciale, il vincolo si applicava anche nel caso di mobilità soddisfatta su preferenza sintetica.

 

VEDI L’ORDINANZA MINISTERIALE 31
VEDI L’ORDINANZA MINISTERIALE 30

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