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GPS seconda fascia, laurea deve avere i CFU richiesti dalla normativa [Controlla quale decreto seguire]

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Graduatorie GPS: per l’accesso alla seconda fascia, riferita agli aspiranti in possesso del solo titolo di accesso, è necessario essere in possesso del titolo completo, ossia per la scuola secondaria la laurea richiesta per l’accesso alla classe di concorso, con i CFU previsti dalle varie normative a seconda l’ordinamento nonché il periodo di acquisizione dei CFU per completare il titolo.

Requisiti di accesso a prima e seconda fascia GPS [BOZZA]

Secondo la BOZZA presentata ai sindacati e trasmessa al CSPI, i requisiti di accesso a prima e seconda fascia GPS per il biennio 2024/26 sono così determinati

SCHEDA REQUISITI DI ACCESSO BOZZA GPS prima e seconda fascia

Titolo classi di concorso scuola secondaria deve avere tutti i CFU entro la data di presentazione della domanda

Per la scuola secondaria, classi di concorso della tabella A, vanno messi in evidenza due aspetti

  • non saranno più richiesti i 24 CFU, in quanto non più conseguibili dal 31 ottobre 2022
  • il titolo deve essere completo entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, con i CFU/CFA previsti per l’accesso alla classe di concorso dalla normativa vigente.

Si tratta di una indicazione che era presente anche nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022, ma che adesso diventa particolarmente importante per due motivi

  • in questi anni sono stati migliaia i decreti di depennamento pubblicati per mancanza del titolo di accesso, perché spesso mancavano i CFU completi per l’accesso alla classe di concorso. In teoria gli Uffici scolastici dovrebbero controllare almeno il titolo di accesso entro la data di pubblicazione delle GPS, ma l’esperienza di questi anni ci insegna che non è stato così. Confidiamo quindi nel tempo in più che gli Uffici potrebbero in conseguenza di un anticipo nella presentazione della domanda, la cui data ultima nel 2022 era il 31 maggio.
  • recentemente il Ministero ha pubblicato alcuni decreti pubblicati relativi ad alcune classi di concorso, per cui è particolarmente importante capire a quale normativa fare riferimento.

Ecco lo schema

  • Lauree conseguite prima del 23 febbraio 2016: vale il DM 39/1998 e  DM 22/2005 il Ministero specifica infatti  “In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
  • Lauree conseguite dal 23 febbraio 2016 alla data di presentazione della domanda GPS per il biennio 2024/26: valgono il  DPR 19/2016 e il dm 259/2017 con le seguenti indicazioni

Per le classi di concorso A026 e A028: dal 17 gennaio 2024 vale il DM 20 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2024

Per le classi di concorso 

  • A-01 e A-17
  • A-12 e A-22
  • A-24 e A-25
  • A-29 e A-30
  • A-48 e A-49
  • A070 e A072
  • A-7 e A-3 diventa A-71

per i titoli conseguiti dall’11 febbraio 2024 (o per chi ha un titolo conseguito prima di questa data ma non ha i CFU completi per l’accesso alla classe di concorso) si deve fare riferimento al DM n. 255 del 22 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2024.

Chi deve seguire i nuovi decreti

Questo vuol dire che sia chi si laurea dopo il 16 gennaio e dopo l’11 febbraio 2024 per le rispettive classi di concorso interessate ma anche chi ha conseguito la laurea prima dell’entrata in vigore del rispettivo decreto per la classe di concorso interessata, deve fare riferimento ai nuovi Decreti (per le classi di concorso in oggetto) per il controllo e l’eventuale l’integrazione di CFU per l’accesso alla classe di concorso.

Il Ministero cita anche i decreti più recenti nella premessa alla BOZZA dell’Ordinanza GPS, pertanto essi vanno seguiti per capire quanti e quali CFU sono richiesti per l’accesso alla classe di concorso

Inoltre, nei due decreti riportati è inserita la dicitura

“Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.

Inoltre

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite

  • corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici.
  • Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

BOZZA ORDINANZA GPS 2024/26 [PDF]

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/gps-seconda-fascia-laurea-deve-avere-i-cfu-richiesti-dalla-normativa-controlla-quale-decreto-seguire/

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