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TFA Sostegno: accesso diretto per docenti con 3 anni di servizio su posto di sostegno prestati negli ultimi 5 [Novità]

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É stato pubblicato il Decreto n. 583 del 29 marzo 2024 di attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno).

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DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
Il Decreto legge n. 36/2022, così come convertito nella Legge 79/2022 così come modificato dal c.d. Decreto PA, ha previsto che, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere ai percorsi di specializzazione (c.d. TFA sostegno) coloro che:

  • abbiano prestato 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno
  • del titolo di studio valido per l’insegnamento

ACCESSO DIRETTO CANDIDATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO
Per il IX, è prevista la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni.

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I soggetti suddetti accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del MUR emanato di concerto con il MIM (decreto 549 del 29 marzo 2024), nei limiti del 35% dei posti.

I candidati in parola concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza.

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I suddetti soggetti accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  L’allegato A individua i titoli valutabili ai fini della graduatoria che le università dovranno stilare qualora il numero di candidati con 3 anni di servizio superi il 35% dei posti messi a bando per ciascun ateneo.

Le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all’art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, e l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.

COSA SI PREVEDEVA NELL’VIII CICLO
Nonostante la norma di riferimento fosse la stessa, nell’VIII ciclo del corso di sostegno il MUR con il Decreto del 30 Maggio 2023 aveva invece proposto una diversa interpretazione, in base alla quale:

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso
  • Coloro che avevano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionali delle regioni accedevano direttamente alla prova scritta (o pratica). Venivano dunque esonerati dalla sola prova preselettiva.
  • Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovevano tener conto della percentuale di riserva di posti (individuata nel 35% dei posti), individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691.
  • Tali candidati concorrevano esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui avevano presentato istanza. Pertanto la quota di riserva veniva calcolata in base ai posti banditi in ciascun ateneo.

Infatti ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Decreto MUR:

I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) [prova scrita o pratica], del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

Pertanto, nello scorso ciclo i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18 BIS D.lgs 59/2017 (coloro che hanno prestato 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 5 anni) accedevano direttamente alla prova scritta (prova di cui all’art. 6 comma 2 lettera b del decreto ministeriale 30 settembre 2011), e non all’intero corso.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Sotto questo profilo, il decreto di quest’anno, che prevede l’accesso diretto al corso, rappresenta una novità e a nostro avviso interpreta correttamente la normativa di riferimento, laddove si parla di accesso “ai percorsi di specializzazione”.

In allegato:

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/sostegno/tfa-sostegno-accesso-diretto-per-docenti-con-3-anni-di-servizio-su-posto-di-sostegno-prestati-negli-ultimi-5-novita/

Università
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