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TFA Sostegno IX Ciclo: esami master non ancora concluso, maternità obbligatoria, riserva di posti [FAQ UNITO]

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L’Università di Torino ha pubblicato una serie di importanti FAQ relative allo svolgimento del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/2024 (c.d. TFA), di cui riportiamo uno stralcio delle FAQ più rilevanti.laureati studia e sostieni esami online

 

VEDI QUI LE FAQ COMPLETE

24 CFU
Per la scuola secondaria non è più richiesto il possesso della Certificazione Unica che attesti il possesso dei 24 cfu ai sensi del D.M. 616/2017. È sufficiente essere in possesso del titolo coerente con le classi di concorso e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla Tabella A di riferimento.

ISCRIZIONE CON RISERVA
Non è possibile iscriversi con riserva in quanto i requisiti di ammissione devono essere acquisiti entro la data di scadenza delle iscrizioni indicata sul Bando di Ammissione, ovvero, nel caso dell’Università di Torino, il 30 aprile 2024.scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

 

ESAMI CONTENUTI ALL’INTERNO DI UN MASTER NON ANCORA CONCLUSO
Qualora gli esami siano stati sostenuti all’interno di un Master non ancora concluso, è necessario che essi siano stati correttamente registrati a libretto entro la data di scadenza delle iscrizioni, anche se il titolo non è ancora stato conseguito.

ACCESSO DIRETTO PER I CANDIDATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO NEGLI ULTIMI 5
I candidati che presentano 3 anni di servizio negli ultimi 5 puoi fare richiesta di accesso diretto al Corso nei limiti della quota pari al 35% dei posti disponibili.

Si precisa che l’accesso diretto spetta per coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Ai fini dell’accesso diretto al Corso nei limiti della riserva pari al 35% dei posti disponibili è valutabile il servizio prestato su sostegno, su qualunque ordine e grado di scuola, anche tramite MAD. Si considera annualità il servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale presso le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.scuola superiore di mediazione linguistica

 

GRADUATORIA DEI RISERVATARI
Nel caso in cui le domande per l’accesso diretto superino la riserva di posti, la graduatoria degli aventi diretto all’accesso diretto al Corso avviene per valutazione titoli ed è effettuata secondo i criteri indicati nell’allegato A al D.I. 549/2024.

Cosa succede se al termine delle immatricolazioni non rientro nei posti riservati?

Sono previste due selezioni distinte, una per l’accesso standard al Corso sostenendo le prove di accesso e l’altra per l’accesso diretto al Corso tramite riserva dei posti. È possibile iscriversi a entrambe le selezioni o a una soltanto.

Se ti sei iscritto/a esclusivamente alla selezione per la riserva dei posti e non rientri fra i vincitori della stessa, risulterai escluso dal IX Ciclo del Corso di Specializzazione per il Sostegno.

 

Se ti sei iscritto/a sia alla selezione per la riserva dei posti che alle prove di accesso standard, se non dovessi rientrare nella riserva dei posti, avresti comunque modo di accedere direttamente alla prova scritta e procedere quindi con la selezione standard.

Pertanto, è fortemente consigliato iscriversi a entrambe le selezioni per ciascun ordine e grado a cui si è interessati, così da avere maggiori possibilità di accedere al Corso.

CANDIDATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO NEGLI ULTIMI 10
Per i candidati con 3 anni di servizio negli ultimi 10 sullo specifico posto di sostegno è previsto l’esonero dalla prova preselettiva e l’accesso diretto alle prove scritte, saltando la prova preselettiva (ai sensi dell’art. 2 co. 1 della Legge 41/2020).

ATTENZIONE: L’anno scolastico in corso 2023/2024 potrà essere dichiarato in sede di istanza di accesso diretto alla prova scritta, solo ed esclusivamente qualora il candidato abbia maturato 180 giorni di servizio entro la data di scadenza del bando di ammissione (in questo caso il 30 aprile).

 

Se i 180 giorni vengono maturati con giorni di servizio successivi alla scadenza delle iscrizioni previste dal bando (ad esempio il candidato che lavora come supplente da febbraio fino agli scrutini di giugno), il candidato non potrà dichiarare l’anno scolastico 2023/2024.

Verranno accolti i soprannumerari provenienti da altro Ateneo?
Eventuali istanze di iscrizione in sovrannumero presentate da idonei di altri Atenei potranno essere accolte, tenuto conto del punteggio finale ottenuto al termine delle prove concorsuali sostenute in precedenti edizioni, solo se sarà valutata positivamente la sostenibilità didattica, organizzativa e logistica dei percorsi di formazione.

Diversamente, la Direzione del Corso si riserva di non accogliere alcuna domanda proveniente da soprannumerari di altro Ateneo

INCOMPATIBILITÀ

 

Sono iscritto/a ad un altro corso di formazione universitaria (Master, corso di Laurea, Dottorato, Corso di aggiornamento, Corso di perfezionamento) presso l’Università degli Studi di Torino (o presso Altro Ateneo), posso contemporaneamente seguire il corso di Specializzazione sul Sostegno?

Ai sensi del DM 930/2022 art. 3, non sussiste più il divieto di contemporanea iscrizione purché il corso cui risulti iscritto/a non sia a frequenza obbligatoria. Il corso di Specializzazione sul Sostegno prevede l’obbligo di frequenza, pertanto potrai avere una doppia immatricolazione solo nel caso in cui l’altro corso non sia a frequenza obbligatoria.

Il Dottorato invece tendenzialmente è incompatibile con altre attività lavorative o di studio per il tipo di impegno richiesto, come riportato nella pagina di riferimento:
https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl/View?doc=FAQ.html
Verifica a questo link le indicazioni di Ateneo in merito alla contemporanea iscrizione:
https://www.unito.it/didattica/iscrizioni/contemporanea-iscrizione-due-corsi-universitari 

Si ricorda che il Corso di Sostegno prevede una percentuale limitata di assenza possibile, esclusivamente sugli insegnamenti trasversali. Si tratta di un percorso impegnativo che difficilmente può essere svolto in contemporanea con altri corsi universitari.

 

Sono interessato/a anche ai Percorsi abilitanti da 60/30/36 CFU di prossima attivazione. Sussiste incompatibilità con il Corso di Sostegno?

Ai sensi del DM 930/2022 art. 3, non è consentita la contemporanea iscrizione poiché entrambi i percorsi prevedono frequenza obbligatoria per ciascuna tipologia di attività didattica (oltre che percentuale di assenze possibili limitato ai soli insegnamenti trasversali).

Si segnala inoltre che in caso di rinuncia al Corso di Sostegno in caso di eventuale immatricolazione ai Percorsi abilitanti, si è tenuti al versamento dell’intera contribuzione come previsto da Bando di Ammissione.

IMPEGNO E FREQUENZA
Ai sensi del DM 92/2019, le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

 

Come stabilito dall’art. 18-bis, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs 59/2017, potrà essere erogato fino a un massimo del 20% di attività didattiche on line (max. 120 ore complessive), esclusivamente per attività diverse da tirocinio e laboratori.

Sono previsti aiuti economici per persone con disabilità?
Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono tenute al solo pagamento dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E.

Le persone con un’invalidità tra il 50% e il 66% sono tenute al pagamento della prima e della seconda rata, dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E.

Sono in gravidanza e la mia maternità obbligatoria coincide con lo svolgimento del Corso. Ci sono incompatibilità?

 

Sì, la maternità obbligatoria è incompatibile con lo svolgimento del Tirocinio Diretto a scuola che deve necessariamente svolgersi in non meno di 5 mesi (indicativamente a partire dal mese di novembre/dicembre 2024).

Potrebbe quindi essere sconsigliato procedere con l’immatricolazione.

Qualora un’iscritta al Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità in stato di gravidanza non riuscisse a concludere il tirocinio diretto e quindi a sostenere l’esame finale entro i termini previsti, potrà richiedere la sospensione del percorso formativo e iscriversi al ciclo successivo in soprannumero, salvo modificazioni alla normativa da parte del Ministero, e ottenere l’esonero della contribuzione per un importo pari all’ammontare delle quote già corrisposte. In nessun caso saranno rimborsate le quote di contribuzione già versate.

Le attività svolte e fiscalizzate nel percorso sospeso saranno riconosciute e sarà predisposto un percorso abbreviato nel ciclo successivo ai sensi dell’art. 3, cc. 5 e 6 del DM 92/2019, salvo eventuali aggiornamenti normativi.

 

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