(webOd) ROMA. FLC CGIL. Supplenze Docenti e ATA 2026/2027: pubblicata la circolare. Parte ATA: introdotta la possibilità di accettare un’ulteriore supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche su diverso profilo professionale, se la proposta arriva prima dell’inizio delle lezioni.
La FLC CGIL ha comunicato oggi, mercoledì 6 maggio, che è stata pubblicata con nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 la consueta circolare relativa alle supplenze del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2026/2027, che definisce le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato per il prossimo anno scolastico.
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RIEPILOGO SINTETICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE
Parte relativa al personale ATA
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TERMINI PER ACCETTARE UN ALTRO INCARICO (NOVITÀ). L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché la nuova proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni (non più entro la presa di servizio).
SPEZZONI E COMPLETAMENTO ORARIO In caso di supplenze attribuite su spezzone orario, si ha diritto al completamento orario. È possibile lasciare un part time per accettare un posto intero, purché, al momento della convocazione, non vi fosse disponibilità per un posto intero. Il completamento può essere operato solo tra posti dello stesso profilo.
DIVIETO DI SOSTITUZIONI E DEROGHE Per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, permane il divieto di sostituzione (leggi di Bilancio 2015 e 2018). Di conseguenza, i Dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi al personale Assistente amministrativo e Assistente tecnico, salvo che nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto; al personale Collaboratore scolastico (in assenza di delibera motivata da parte del Dirigente scolastico) per i primi sette giorni di assenza; il divieto di conferire supplenze brevi per gli assistenti amministrativi e tecnici è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205: le scuole possono procedere alla nomina a partire dal 30° giorno di assenza del titolare, conteggiato dal primo giorno.
COMPATIBILITÀ DEI SERVIZI È possibile svolgere, nello stesso anno scolastico, servizi diversi (Docente, istitutore o personale ATA, anche in scuole non statali), purché non in contemporanea.
DELEGA E SANZIONI È possibile farsi rappresentare da un delegato al momento della nomina. Nei casi in cui non ricorrono le condizioni previste dalla normativa (D.M. n. 430/2000), non si applicano sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza o di mancata presa di servizio.
SOSTITUZIONI DSGA Per il profilo di DSGA (ora appartenente all’area dei funzionari ed EQ), la copertura dei posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate avviene secondo le modalità previste dall’articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 18 gennaio 2024 e del Decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024 recante “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A”.
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE (LEGGE 104/92) La priorità nella scelta della sede si applica agli aspiranti beneficiari degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e solo tra candidati convocati per incarichi della stessa durata e consistenza economica. Tale beneficio riguarda esclusivamente la scelta della singola istituzione scolastica e non consente di ottenere incarichi più favorevoli rispetto a chi precede in graduatoria. Per i soggetti con disabilità personale (art. 21 e art. 33, comma 6) la priorità si esercita su qualsiasi sede, mentre per chi assiste un familiare (art. 33, commi 5 e 7) è limitata alle scuole del comune di assistenza o, in assenza di disponibilità, ai comuni viciniori.
RISERVA DEI POSTI Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1) e al decreto legislativo n. 40 del 2017 (articolo 18, comma 4), si applica al personale inserito nelle graduatorie provinciali sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per quelle a tempo determinato. …- così come comunicato il 06.05. 2026 da www.flcgil.it/scuola/precari/supplenze-docenti-e-ata-2026-2027 (fonte notizia)dove si può continuare a leggere altro ancora