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Mobilità 2026 e cure continuative Legge 104: come indicare le preferenze per il trasferimento interprovinciale?

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La mobilità docenti 2026 include il tema delle precedenze nel trasferimento interprovinciale, in particolare per chi deve conciliare esigenze di salute personali e assistenza a figli con disabilità grave. Il riferimento normativo è il CCNI Mobilità, che disciplina ogni anno criteri e priorità, mantenendo però una struttura stabile nelle regole di fondo. Una docente di scuola primaria chiede se sia possibile far valere contemporaneamente la precedenza per cure continuative e quella prevista dalla Legge 104/1992, e come impostare correttamente l’ordine delle preferenze territoriali tra comune di residenza e comune sede del centro di riabilitazione. Di seguito riportiamo integralmente domanda e risposta dell’Avvocato Angela Maria Fasano.

Mobilità docenti 2026 e precedenze CCNI: la domanda sul trasferimento interprovinciale

La lettrice scrive: “Sono docente di sostegno (scuola primaria). Ho visto il video relativo alla mobilità e alle cure continuative. A breve comincerò fisioterapia e infiltrazioni al ginocchio, ho anche il documento ASL che accerta questa mia condizione di salute e la necessità di cure continuative.

Ho una bambina di 3 anni che al momento ha la 104 articolo 3 comma 3 con revisione a settembre 2027. Per il trasferimento interprovinciale, posso inserire entrambe le cose? E in che ordine devo mettere le preferenze considerando che mia figlia ha residenza con me nel comune di Villa Literno, e il centro riabilitativo si trova nel comune accanto, Castel Volturno?

CCNI Mobilità 2026: precedenza cure continuative e precedenza Legge 104

La risposta dell’Avvocato Angela Maria Fasano: Le precedenze per la mobilità sono disciplinate dal CCNI Mobilità, che ogni anno viene aggiornato (ma le regole di fondo restano simili). Le due che interessano sono:

      • Precedenza per esigenze di salute personali (cure continuative);
      • Precedenza per assistenza a familiare con disabilità grave (art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92).

La nostra docente può farle valere se riconosciuta dall’ASL come soggetto che deve effettuare cure continuative (come la fisioterapia o le infiltrazioni da te citate). Serve:

      • documentazione ASL che certifichi la necessità di cure continuative, con indicazione della sede del centro dove si effettuano (Castel Volturno in questo caso);
      • attestazione che tali cure non possono essere differite e devono essere effettuate in quella sede.

Questa precedenza vale solo per il comune dove si trova il centro di cura della residenza. Le consente quindi di indicare, come prima preferenza, una scuola o circolo di quel comune per far valere la precedenza. Ma vi è di più e molto.

Precedenza per assistenza a figlia con disabilità grave

Dato che la figlia ha il riconoscimento art. 3 comma 3 L. 104/1992, la docente ha diritto alla precedenza come lavoratrice che assiste familiare disabile (figlia) convivente o residente nello stesso comune. Vale per il comune di residenza della persona assistita, quindi nel suo caso Villa Literno.

Si possono inserire entrambe le precedenze?

Sì, in questo caso si possono far valere entrambe, ma si deve:

      • allegare la certificazione ASL per le cure continuative;
      • allegare il verbale 104 della bambina;
      • indicare chiaramente ciascun caso nella sezione apposita della domanda di mobilità. Ordine consigliato delle preferenze
      • Si dovranno strutturare le preferenze territoriali in modo coerente con le due precedenze. Ordine consigliato:
    1. Prima inserire le scuole o i plessi del comune (centro di cura) per far valere la precedenza per cure continuative.
    2. Subito dopo, indicare le scuole di Villa Literno (residenza della figlia con 104).
    3. Poi, se desidera, può aggiungere altri comuni della provincia o fuori provincia.
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