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DIPLOMA MAGISTRALE ABILITANTE: ARRIVATO L’ESITO DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Ufficio Legale di Orizzonte Docenti

Dopo l’udienza del lontano 15 novembre 2017, si rincorrevano da giorni le voci su un possibile imminente esito dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il quale era atteso da migliaia di docenti diplomati magistrale, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o ancora in attesa di provvedimento cautelare.

logo-consorzio3Ebbene, è arrivata la pubblicazione della tanto attesa sentenza che, purtroppo, appare come un regalo di Natale non gradito, una vera e propria doccia fredda, ai tanti docenti che con ansia aspettavano questo giorno. Infatti, nonostante le previsioni ed i timidi auspici dei tanti protagonisti di questa vicenda, purtroppo, il Consiglio di Stato smentisce se stesso: la sentenza è negativa, chiudendo totalmente le porte delle GAE ai diplomati magistrale ante 2001/2002.

“1. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l’ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico.

2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Corsi di Perfezionamento 2017-2018Con tali enunciazioni, infatti, il Consiglio di Stato afferma da un lato che i docenti diplomati magistrale avrebbero dovuto presentare domanda di inserimento in GEA in occasione dei precedenti aggiornamenti delle GAE, non bastando quello del 2014, al più, “il provvedimento lesivo potrebbe individuarsi nel d.m. 16 marzo 2007, che rappresenterebbe l’ultimo dei decreti ministeriali di inserimento nelle GAE prima della definitiva chiusura delle stesse, ad opera dell’art. 1, comma 605, legge n. 296/2006. Ma anche rispetto a tale provvedimento, l’impugnazione (che comunque non è avvenuta) sarebbe tardiva e inammissibile per difetto di legittimazione al ricorso (in assenza della domanda di inserimento)” ed in secondo luogo, che il diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, da solo, non costituisce titolo sufficiente all’accesso nelle GAE.

E’ bene, però, ricordare che la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, in commento, NON esplicherà sin da subito i suoi effetti nei confronti dei docenti già inseriti in GaE.

Invero, i contratti a tempo determinato ed indeterminato di tanti docenti diplomati magistrale inseriti nelle GAE in virtù di provvedimenti cautelari, NON potranno essere rescissi per il solo fatto della pubblicazione della sentenza in questione, ma ciascun ricorrente dovrà attendere la sentenza di merito relativa al proprio ricorso pendente.

L’Associazione Nazionale Orizzonte Docenti, impegnata da anni a fianco di migliaia di docenti diplomati magistrale non si fermerà dinanzi a tale ingiustizia, rivolgendosi anche alle opportune sedi europee.

In allegato il testo della SENTENZA.

 

 

 

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