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Rinnovo contratto, le novità in una scheda UIL: stipendi, mobilità, permessi, ATA, responsabilità disciplinari

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abilitazione scuola primaria e sostegno certificazioni esbPUNTO PER PUNTO COSA PREVEDE IL TESTO FIRMATO ALL’ARAN 

Chiave di lettura iniziale

Come è noto il rinnovo del contratto non ha comportato la sua riscrittura, ha solo integrato, con alcune parti nuove,  quello vecchio per cui molte norme sono valide ancora per il presente triennio e  sino alla sua scadenza  a dicembre di quest’anno (ciò fatta salva la validità dovuta all’ultrattività del contratto in caso di mancato rinnovo alla naturale scadenza).

L’art.1, comma 10 dell’ipotesi di  contratto dà, infatti, vita agli articoli dei vecchi contratti nella parte in cui non sono modificati da quello sottoscritto il 9 febbraio.

«Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. lg. vo  n. 165/2001».

Ciò ha permesso di lasciare inalterati i carichi di lavoro di docenti ed ATA, le  ferie, i permessi e i rapporti interni tra organi collegiali e dirigente scolastico.

Lo strumento normativo per fare questa operazione, è quello definito dal decreto legislativo n. 75/2017 che ha modificato il Testo Unico  (n. 165/2001) che  all’art 2, comma 2 così recita:

I rapporti di lavoro (…)  «…eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art 40, comma 1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili…»

Ciò significa che le norme di legge – Brunetta, Legge 107 – ed ogni altra norma di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, ancorché, come il caso della 107, che prevede la propria inderogabilità,  può essere modificata dal contratto,  per le materie che sono oggetto di contrattazione.

Dunque tutte le materie rientranti nel vecchio contratto che sono, per definizione, materie di contrattazione, sono modificabili dal contratto stesso.

E’ questa la chiave di lettura dell’itero corpus contrattuale che va letto, attraverso la sua interpolazione tra  norme nuove e quelle vecchie.

Le schede UIL del contratto

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