fbpx

Assegnazione provvisoria dopo passaggio di ruolo: si può chiedere solo nel grado di titolarità

1652

l docente che ottiene il passaggio di ruolo può chiedere assegnazione provvisoria solo nel grado di istruzione di titolarità. Non può, quindi, presentare domanda per altro grado

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente a tempo indeterminato nella scuola media fino al 31.08.19. Ho ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola di II grado dal prossimo a.s. 2019/20 in una sede di altro comune distante della mia provincia, pertanto ho richiesto assegnazione provvisoria per ricongiungimento. L’USP della mia città  con una specifica nota ha disposto l’annullamento delle domande di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 7 del CCNI (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) per coloro che hanno ottenuto il passaggio ad altro ruolo paragonandolo ad una assunzione a tempo indeterminato. Leggendo l’art. 7 si evince chiaramente che gli assunti a tempo indeterminato non possano presentare domanda di assegnazione provvisoria, ma non c’è alcun accenno alla stessa impossibilità per coloro che “già assunti” abbiano ottenuto un passaggio di ruolo ad altra disciplina. Vorrei possibilmente avere chiarimenti in merito”

Il passaggio di ruolo è un movimento che determina la modifica del grado di istruzione di titolarità e il docente che lo ottiene è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza, come stabilisce il DM n.850/2015 dove, nell’art.2, si stabilisce quanto segue:

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo

Assegnazione provvisoria dopo passaggio di ruolo

Il docente che ottiene il passaggio di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione provvisoria, può presentare domanda, ma solo nel nuovo grado di istruzione in cui risulta titolare in seguito al passaggio ottenuto.

Non potrà chiedere, quindi, assegnazione provvisoria in altro grado in quanto è tenuto a svolgere l’anno di prova nel nuovo grado di titolarità

Questa condizione è chiaramente esplicitata nell’art.7 comma 5 del CCNI sulla mobilità annuale dove si stabilisce che “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22”

Conclusioni

L’annullamento della domanda di assegnazione provvisoria della nostra lettrice può essere spiegata soltanto se la richiesta riguardava un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, domanda non consentita  dopo il passaggio di ruolo, non avendo ancora svolto l’anno di prova

Nel caso specifico la docente, possedendo i requisiti necessari, poteva chiedere assegnazione provvisoria nella Secondaria II grado dove ha ottenuto il passaggio di ruolo, ma non poteva presentare domanda nella Secondaria I grado, dove risultava titolare prima di ottenere il passaggio di ruolo

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/assegnazione-provvisoria-dopo-passaggio-di-ruolo-si-puo-chiedere-solo-nel-grado-di-titolarita/

In questo articolo