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Maturità 2020: partecipazione obbligo per insegnanti, chi li sostituisce in caso di assenza. Non si parla ancora di retribuzione

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Preparazione al concorso personale docente - scuola primariaMaturità 2020: un esame di Stato che lascia perplessi alcuni docenti per la modalità in presenza ma che, una volta individuati dal Consiglio, sono obbligati a svolgere la funzione, a meno che ci siano motivi documentati per giustificare l’assenza.

La bozza dell’ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato 2020 afferma, come d’altronde negli anni precedenti

“La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.”

pertanto  “Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.”

L’assenza va giustificata.

La sostituzione scatta quando l’assenza è superiore ad un giorno.

I docenti che possono essere utilizzati per le sostituzioni devono essere a disposizione fino al 30 giugno 2020. Sono esclusi i docenti con supplenza breve e temporanea, il cui contratto scade l’ultimo giorno di lezione con eventuale proroga per gli scrutini finali.

Priorità per le sostituzioni

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:

a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;Corsi singoli universitari ecampus

d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:

i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;

ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;

iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.

Assenza di un giorno: si interrompono i lavori

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

Non ancora stabilita la retribuzione

Non si parla ancora di retribuzione, né sappiamo se i sindacati convocati al Ministero per l’informativa sulla bozza abbiano posto la problematica.

E’ indubbio che la partecipazione agli Esami di Stato costituisca una attività da retribuire con apposito emolumento ma poiché ci troviamo di fronte a situazioni nuove sarebbe auspicabile una precisazione in merito.

Ricordiamo qual è stata la retribuzione dei commissari interni e dei Presidenti fino allo scorso anno scolastico

Leggi tutto (il riferimento è al 2019)

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/maturita-2020-partecipazione-obbligo-per-insegnanti-chi-li-sostituisce-in-caso-di-assenza-non-si-parla-ancora-di-retribuzione/

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