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Graduatorie, i primi ad essere convocati i docenti di sostegno. Supplenza non può essere lasciata per altra su posto comune

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Corso di preparazione al concorso docentiSupplenze anno scolastico 2020/21: cosa comporta l’accettazione di una proposta di assunzione dalle GPS? E’ possibile lasciare un incarico su sostegno per un’altra supplenza su materia? Si ha diritto ad un eventuale completamento orario?

Il nuovo anno scolastico 2020/2021 porterà in classe molti  docenti supplenti, che saranno reclutati attraverso il nuovo regolamento così come indicato dall’O.M. 60.

Sappiamo che dalle GPS saranno convocati i docenti per le seguenti supplenze:

  • Supplenze annuali: fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili entro la data del 31/12;
  • Supplenze fino al termine delle attività didattiche: fino al 30 giugno. La nomina viene fatta su posti non vacanti, ma che si rendono disponibili entro il 31/12.

Posti di sostegno in deroga

Saranno sicuramente attribuiti con supplenze al 30 giugno i posti di sostegno in deroga.

Il dettaglio per alcune regioni 

Sicilia più di 10.000 posti – Toscana 7.000 posti – Emilia Romagna 5.000 posti –

Seguendo quale ordine verranno assegnate le cattedre disponibili 

I posti di sostegno saranno assegnati con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni (art.12, comma 4), corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione - Scienze dell'educazione della prima infanziaper cui i docenti in possesso del titolo di specializzazione saranno i primi ad essere convocati.

Le due fasce per il sostegno

Con l’OM n. 60/2020, per la prima volta, sono state costituite specifiche graduatorie di sostegno. La prima fascia, in cui sono presenti i docenti in possesso di abilitazione e la seconda, costituita dai docenti in possesso di tre anni di servizio su sostegno per il correlato grado.

Essere inseriti nelle graduatorie specifiche per il sostegno comporta “onori ed oneri”: l’obiettivo è avere tutti gli insegnanti in cattedra già dall’inizio delle lezioni, e in primis gli insegnanti di sostegno, che infatti vengono convocati con priorità e chiamati a scegliere se accettare la supplenza su sostegno o attendere quella su posto comune.

Può un docente accettare la proposta di assunzione sul sostegno da GPS e poi lasciarla per una sulla materia? 

No, il riferimento normativo è chiaro: “L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione” (art.12 comma8).

N. B. Esclusivamente “durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti”, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di
supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento”

Quindi solo durante il periodo di attribuzione delle supplenze e comunque prima della presa di servizio, è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno (anche su sostegno) per una al 31 agosto sempre su sostegno o su posto comune.Corsi di perfezionamento per docenti

Cosa può fare il docente al quale è assegnata una cattedra orario non completa?

Il docente a cui è stata conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero.  Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Ricordiamo che i docenti che rifiuteranno una proposta di assunzione non avranno il diritto ad accettare altre proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

N.B. Si tratta delle prime indicazioni contenute nell’OM n. 60/2020. Altre specifiche indicazioni dovranno pervenire dal  decreto apposito e dalla annuale circolare sulle supplenze che nelle prossime settimane sarà pubblicata dal Ministero dell’istruzione.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/graduatorie-i-primi-ad-essere-convocati-i-docenti-di-sostegno-supplenza-non-puo-essere-lasciata-per-altra-su-posto-comune/

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