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D.L.137/2020 – Modifica alle disposizioni relative al congedo per quarantena dei figli

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Il Decreto Legge 137/2020 (cosiddetto Decreto “Ristori”) ha previsto agli artt.21 e 22 disposizioni per la scuola. L’art.21 ha previsto 85 milioni per l’anno 2020 da destinare agli istituti scolastici, finalizzati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione, da parte degli studenti e delle studentesse meno abbienti, delle attività di didattica a distanza…

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In particolare, il nuovo Decreto Legge è intervenuto sulle assenze per “quarantena del figlio“. Innanzitutto il limite di età del figlio convivente per poter beneficiare delle agevolazioni è stato elevato da 14 a 16 anni. Inoltre, oltre alle originarie motivazioni già previste (quarantena a seguito di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati, strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche) è stata aggiunta anche quella relativa al caso della sospensione della didattica in presenza.

Ricordiamo che le agevolazioni previste consistono nella possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e, ove ciò non fosse possibile, di astenersi per tutto o parte del periodo della quarantena con una indennità pari al 50% della retribuzione con copertura della assenza da contribuzione figurativa.

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Nel caso di astensione dal lavoro per figlio di età superiore ai 14 anni ma inferiore ai 16 il genitore avrà diritto ad astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità e nemmeno contribuzione figurativa… – continua a leggere la più ampia news pubblicata il 2 novembre 2020, cliccando su  cislscuola.it (fonte notizia)

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