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Assegnazione provvisoria e utilizzazione su sostegno senza titolo: quando si può presentare domanda

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clil e certifiacazione linguisticaIl docente titolare su materia può partecipare alla mobilità annuale sul sostegno,  anche se non specializzato, alle condizioni previste nel CCNI. Non si può chiedere utilizzazione, solo AP

Una lettrice ci scrive:

Sono un’insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia su posto comune in una provincia diversa da quella di residenza. Nella mobilità annuale posso chiedere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria su sostegno senza il titolo specifico

La mobilità annuale comprende due tipologie di movimento per i quali è necessario essere in possesso di specifici requisiti

Quali requisiti

Per chiedere utilizzazione è necessario essere soprannumerari, trasferiti d’ufficio a domanda condizionata, appartenere ad una classe di concorso in esubero provinciale o rispettare una delle condizioni previste nell’art.2  comma 1 del contratto, dalla lettera a) alla lettera l).

L’assegnazione provvisoria, come chiarisce l’art.7,  può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagraficaChiusura scuole

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria

– ricongiungimento al genitore

Quando si può chiedere sostegno senza specializzazione

Il docente titolare su materia, senza titolo di specializzazione, può partecipare alla mobilità annuale sul sostegno soltanto per l’assegnazione provvisoria interprovinciale

Per chiedere utilizzazione sul sostegno il docente titolare su materia deve essere specializzato e può presentare domanda solo nel grado di istruzione di titolarità, come specificato nella lettera f) del succitato art.2, come di seguito indicato:

“f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione […]”

È possibile, invece, chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno anche se non si è in possesso del titolo di specializzazione, come stabilito chiaramente nell’art.7 comma 14, purché  si stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, sia stato prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno.

Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) dell’ art.8

Questa assegnazione è disposta, comunque, in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Questo movimento risulta il penultimo della sequenza operativa indicata nell’Allegato 1 e rientra nell’operazione  41 ( Operazioni su posto di sostegno di cui all’articolo 7, comma 14):

Assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione,  purché  stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno .

Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), l) e m) viene trattato con priorità nell’ordine previsto”

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