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Scuola, Nota Ministero Istruzione su pagamento supplenze marzo 2020: chiarimenti

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clil e certifiacazione linguisticaNota del Ministero Istruzione riguardante il pagamento delle supplenze marzo 2020 in caso di rientro del titolare.

Supplenze marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la Nota avente come oggetto: ‘Pagamento degli incarichi conferiti ai sensi all’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18’.

Nota Ministero Istruzione su pagamento supplenze marzo 2020 in caso di rientro del titolare

Nella Nota si legge quanto segue: ‘A seguito delle numerose segnalazioni pervenute a questo Ufficio e all’Ispettorato della Funzione Pubblica, concernenti il mancato pagamento degli incarichi conferiti ai sensi all’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18, si rappresenta quanto segue.

A seguito di parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato circa il trattamento economico dei docenti incaricati in caso di rientro del titolare, in attuazione all’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il pagamento delle supplenze in emergenza sanitaria da Covid-19 è stato bloccato in quanto dalla suddetta norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti si rileva che in caso di rientro del titolare, tali contratti andrebbero a formalizzare dei nuovi incarichi, e non delle supplenze ordinarie, per i quali tuttavia non è stato comunicato un preciso stanziamento di risorse.

Al riguardo, inoltre, si rimanda a quanto precisato nelle note Ministeriali nn. 392/2020, 8615/2020 e 10133/2020, che condizionava la possibilità di prorogare contratti di supplenza breve e saltuaria, in caso di rientro del titolare, alla preventiva e precisa comunicazione del competente ufficio del Ministero riguardante le risorse messe a disposizione per tale finalità.Chiusura scuole

Nel contesto sopra delineato si inserisce l’Avviso pubblicato nel SIDI in data 6 maggio 2020, con il quale è stato comunicato il blocco delle autorizzazioni al pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria, con rientro del titolare, stipulati e caricati nel SIDI.

Ciò posto, si evidenzia che i docenti incaricati ai sensi dell’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 dovranno rivolgersi, per il pagamento delle proprie spettanze, alle Istituzioni scolastiche, quali soggetti che hanno stipulato il contratto di lavoro e sui quali gravava l’onere di verificare la sussistenza dei presupposti per il conferimento degli incarichi di supplenza in emergenza sanitaria da Covid-19, in conformità alle norme vigenti e alle circolari ministeriali in materia sopra citate.

Si invitano pertanto le Istituzioni Scolastiche che hanno conferito i suddetti incarichi, in assenza di apposite risorse finanziarie comunicate dallo scrivente ufficio, ad attenersi a quanto segue:
provvedere al pagamento dei docenti interessati mediante proprie risorse finanziarie di bilancio, senza vincolo di destinazione, al fine di evitare ulteriori oneri di interessi e spese legali derivanti da contenziosi instaurati dal personale interessato, a cui non è stato riconosciuto il compenso per le prestazioni rese;
procedere all’annullamento di quanto caricato su SIDI, mediante l’inserimento e la trasmissione del prospetto A-1.università telematica

Corre l’obbligo di precisare, infine, che, qualora i contratti stipulati siano stati erroneamente caricati su SIDI con il flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19” e non sia stato rettificato il flag, le istituzioni scolastiche al fine di ottenere lo sblocco dei pagamenti da parte di NoiPA dovranno procedere all’annullamento dei contratti suddetti tramite comunicazione del prospetto A-1, ed alla stipula di un nuovo contratto in sostituzione senza l’apposizione del flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19”.

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica curerà la corretta comunicazione dei dati verso NoiPA per gli adempimenti di competenza.’

scuolainforma.it

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