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Chiusura scuole per avverse condizioni meteo ad Ancona e ricorso alla DDI: diffida dei sindacati

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ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritariaCon riferimento all’Ordinanza n.5 del Comune di Ancona, con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la giornata del 13 febbraio 2021 a causa delle avverse condizioni metereologiche, e, nello specifico, alla successiva nota dell’USR Marche, nella quale si dispone che le scuole “assicureranno il servizio ….. utilizzando i mezzi a disposizione secondo le modalità più opportune non esclusa l’attivazione della DDI”, le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e SNALS Confsal, rilevano che la suddetta nota non può trovare accoglimento, in quanto in contrasto con la normativa vigente.

Nella diffida dei sindacati si legge che è opportuno rinnovare che la chiusura delle scuole disposta dall’autorità competente

non comporta alcun obbligo a carico degli Istituti Scolastici e dei docenti circa l’erogazione del servizio. Per altro, il ricorso alla didattica a distanza o alla DDI è connesso alla situazione emergenziale da COVID -19, e pertanto non può essere utilizzata come soluzione a problematiche non connesse all’emergenza stessa.

Per tutte quelle situazioni emergenziali che non siano l’emergenza pandemica, appare evidente che non possa trovare applicazione il CCNI sulla DDI che, sia nelle premesse, sia per espresso disposto normativo, è applicabile solo ed esclusivamente in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.

Dunque, in caso di maltempo o gravi eventi atmosferici e calamità naturali, qualora le autorità preposte decretino la chiusura delle scuole, si applica quanto prescritto in materia di impedimento dovuto a causa forza maggiore, per il quale l’art. 1256 comma 2 del codice civile dispone l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.

Per altro, per le scuole del primo ciclo, le stesse linee guida sulla DDI prevedono che essa sia attivabile esclusivamente solo in caso di Lockdown. La nota, dunque, evidenzia chiaramente un utilizzo distorto della normativa vigente e pertanto è da ritenersi illegittima.

Ciò premesso, le suddette organizzazioni sindacali hanno diffidatao l’USR Mache alla rettifica immediata della nota, invitando le scuole a provvedere ad annullare ogni atto conseguente e in linea con la stessa.

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ORDINANZA SINDACALE ANCONA

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