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Vincolo quinquennale su posti di sostegno: si considera l’anno in corso

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ricorso ata valutazione servizio presso enti professionaliIl trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti (c.d. vincolo quinquennale). Analogamente anche l’immissione in ruolo su posto di sostegno, comporta il medesimo vincolo.
SI VALUTA L’ANNO IN CORSO
Ai sensi dell’art. 23 comma 8 del CCNI mobilità, ai fini del computo del quinquennio si considera l’anno scolastico in corso.

DOCENTI TRASFERITI A DOMANDA CONDIZIONATA
Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto.


PASSAGGIO DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi, purché siano in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno.
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.domanda ata 2021

(es: il docente di ruolo della scuola dell’infanzia su posto di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Non potrà richiedere posti di tipo comune non avendo superato il quinquennio).

PASSAGGIO DI RUOLO E DECORRENZA DEL VINCOLO QUINQUENNALE
I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Questo significa che il vincolo quinquennale riparte da zero qualora si ottenga il passaggio di ruolo.

(es: il docente di ruolo della scuola dell’infanzia su posto di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Nel caso in cui la domanda venga accolta, sarà tenuto permanere sul nuovo ruolo per un ulteriore quinquennio.

Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA
L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno

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