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Mobilità 2021\2022: sintesi dei “vincoli”. Chi non può presentare domanda di mobilità

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ricorso ata valutazione servizio presso enti professionalida obiettivoscuola – Per quanto riguarda le domande dei docenti, occorre valutare con attenzione l’esistenza di eventuali vincoli di permanenza, siano essi previsti dal contratto stesso o imposti da subentrati provvedimenti di legge (Legge 145/18 e Legge 159/19.

Vediamo di seguito quali sono i vincoli esistenti.

VINCOLO TRIENNALE PER DOMANDA SODDISFATTA SU PREFERENZA ANALITICA

I docenti che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) hanno richiesto una preferenza puntuale di scuola e l’hanno ottenuta nei movimenti 2019/2020 e 2020/2021, non possono presentare domanda volontaria per il triennio successivo a decorrere dall’esito.

Tale vincolo triennale non si applica:

  • ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza (es: il docente che avendo richiesto come preferenza puntuale l’istituzione scolastica X che si trova in un come diverso dal comune dove si applica la precedenza, non sarà soggetta al relativo blocco).
  • ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

VINCOLO TRIENNALE PER DOMANDA SODDISFATTA AVENDO ESPRESSO PREFERENZA DI DISTRETTO SUBCOMUNALE domanda ata 2021

I docenti che, a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale), hanno richiesto, nel corso della I fase (comunale), una preferenza con codice di distretto subcomunale dello stesso comune di titolarità ed hanno ottenuto il movimento nel 2019/2020 e 2020/2021 su una scuola ivi compresa, non possono presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dall’esito.

VINCOLO TRIENNALE PER DOMANDA SODDISFATTA TRASFERIMENTO POSTO COMUNE\SOSTEGNO NELLO STESSO COMUNE

I docenti che a seguito di domanda volontaria hanno richiesto, nel corso della II fase, il trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa) nel medesimo comune di titolarità ottenuto con preferenza sintetica del codice di distretto sub comunale.
Ricordiamo al riguardo che, nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente anno scolastico risulta essere sede di titolarità “non è esprimibile” per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.
Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente.
È invece possibile esprimere come preferenza il comune di titolarità quando si chiede il trasferimento per diversa tipologia di posto (sostegno/posto comune). In tal caso, se la domanda di trasferimento viene accolta si è soggetti al vincolo triennale anche se è stata espressa una preferenza sintetica (il Comune).

VINCOLO TRIENNALE PER DOMANDA SODDISFATTA MOBILITÀ PROFESSIONALE NELLO STESSO COMUNE

Il docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della III fase, la mobilità professionale nel medesimo comune di titolarità ottenuto con preferenza sintetica (Comune o Distretto) ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020 e 2020/2021, non può presentare domanda per il triennio successivo all’interno dello stesso comune a decorrere dall’esito [Passaggio di ruolo o di cattedra nel medesimo comune – III fase].

VINCOLO QUINQUENNALE PER I DOCENTI ASSUNTI DA GMRE NEL 2019\2020

ll personale docente individuato da GMRE immesso in ruolo in data 1 settembre 2019 è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro annisalvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Non può quindi presentare domanda per i quattro anni successivi (vincolo di permanenza quinquennale sulla istituzione scolastica).

Lo stesso vincolo si applica anche agi assunti ai sensi del DM 631/18, assunti sui posti di “quota 100” assunti con decorrenza giuridica 2019\2020.

Il vincolo non si applica invece ai docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2018\2019 in quanto il vincolo è stato introdotto successivamente con la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

 

VINCOLO QUINQUENNALE PER TUTTI I DOCENTI NEOASSUNTI NEL 2020\2021

Tutti i docenti assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020 (ai sensi del co.17-octies dell’art.1 della L.159/19) non possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Tale vincolo si applica indipendentemente dalla graduatoria da cui si attinge per l’immissione in ruolo.

Il vincolo quindi non si applica:

  • situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
  • al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
  • al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Si valuti dunque se richiamare tale disposizione.

VINCOLO QUINQUENNALE SU POSTO DI SOSTEGNO

I docenti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo su posto di sostegno o che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio di ruolo su posto di sostegno hanno l’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tale tipologia di posti (c.d. vincolo quinquennale). Questo significa che, fermo restando gli altri vincoli di cui sopra, prima che sia decorso il quinquennio, potranno presentare domanda di trasferimento\passaggio di ruolo solo per posti di sostegno.

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