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Graduatorie ATA 24 mesi: servizio valido fino al 14 maggio indipendentemente dalla data di inoltro della domanda

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Fino al 14 maggio sarà possibile presentare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA.

I candidati non ancora inseriti nella graduatoria permanente e che chiedono un nuovo inserimento devono possedere 24 mesi di servizio (sono sufficienti 23 mesi e 16 giorni di servizio, anche non continuativi), prestati nella scuola statale in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area immediatamente superiore del personale ATA della scuola statale rispetto al profilo per il quale si concorre.

Inoltre è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
  2. inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di Collaboratore Scolastico) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto all’azienda agraria);
  3. inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Il servizio sarà valutato fino al 14 maggio (data di scadenza) indipendentemente dalla data di inoltro della domanda, purché l’aspirante abbia un contratto in essere fino ad almeno tale data. Il servizio da comunicare quest’anno dovrà essere dichiarato a partire dalla prima data utile successiva a quanto già dichiarato in eventuali precedenti istanze di partecipazione.diploma recupero anni scolastici

 

QUALI SERVIZI SI CONSIDERANO AI FINI DEL COMPUTO DEI 24 MESI

Ai fini del computo dei 24 mesi, si considera unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali. Non è valutabile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L (es: assenze per malattia, astensione obbligatoria, congedo straordinario per dottorato, congedo biennale straordinario).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D. lgs 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali se presi dopo i 6 anni del bambino, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D. lgs 297/94.
In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL), quali i permessi per lutti.

Il servizio svolto entro il 31/12/1999 nelle scuole statali alle dipendenze dei comuni o delle province è equiparato al servizio statale.

 

SERVIZIO SVOLTO IN REGIME DI PART-TIME

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale dall’anno 2004\2005 si computa per intero.

Il servizio part-time svolto entro l’a.s. 2003-2004 riduce il punteggio in proporzione alla quota di orario svolto (es: 120 gg equivalgono normalmente a 4 mesi, 4×0,50= 2 pp che se svolto in regime di part-time per 18 ore prima del 2004-2005 vengono così conteggiati 2×18/36=1 punto).

 

SERVIZI PRESTATI NELLE SCUOLE NON STATALI

Il servizio prestato nelle scuole non statali può essere valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia e non costituisce requisito di accesso. In altri termini tale servizio non è utile ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio necessari per l’accesso alla graduatoria ma costituisce un titolo valutabile ai fini della predisposizione della graduatoria.

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