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Supplenza fino al termine delle lezioni: quale contratto spetta per scrutini ed esami? Ecco cosa dice l’art. 37 del CCNL 2007

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Supplenza fino al termine delle lezioni: quale contratto spetta per scrutini ed esami? Ecco cosa dice l’art. 37 del CCNL 2007

Tempo di scrutini ed esami nelle scuole di I e II grado. E gli insegnanti che hanno una supplenza fino al termine delle lezioni dovranno prorogare il suo servizio fino quando non termineranno le operazioni d’esame.
Ma quale contratto spetta al docente in questi casi?
Sono molti che ce lo chiedono e in quest’articolo daremo dei chiarimenti.

Partiamo col dire innanzitutto che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” indipendentemente dalla tipologia contrattuale ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami, durante i quali non può essere sostituito.
Questo perché bisogna infatti garantire la continuità didattica degli allievi.

Una continuità didattica di cui si parla anche nell’art. 37 del CCNL 2007.
Questo articolo prevede che il docente, proprio per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” se sostituisce il titolare assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico (ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica) e rientri in servizio dopo il 30 aprile.

Tale periodo è però ridotto a 90 giorni nel caso di docenti delle classi terminali (ovvero quelle dell’ultimo anno). In questi casi il docente avrà diritto al contratto per tutto il tempo in cui saranno effettuati scrutini, esami e valutazioni finali.

La norma si applica sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile, sia nel caso di “mancato rientro” e non si fa alcuna differenza tra ordini di scuola. La continuità dei 150 o 90 giorni è infatti interrotta solo dal rientro in classe del titolare (rientro effettivo) prima del 30 aprile.

Facendo un esempio quindi, se un supplente di una classe prima e seconda ha il contratto fino all’8 Giugno, giorno in cui terminano le lezioni, e gli scrutini sono fissati il 10 e il 12 giugno, il contratto dovrà essere prorogato, senza nessuna interruzione, fino al 12 giugno (comprensivo di sabato e domenica).
Se invece un docente insegna anche in una classe terminale, il contratto dovrà essere prorogato dall’8 giugno e sempre senza nessuna interruzione fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami (es. 25 giugno).

E se un supplente non rientra nell’art. 37 (quindi non è arrivato ai famosi 150 o 90 giorni)?
In questo caso ad esso dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale.

Per rimanere nell’esempio citato in precedenza: il docente che non rientra nell’art. 37 vedrà chiudersi il contratto giorno 8 Giugno e poi avrà un contratto solo per il 10 e il 12 giugno, con esclusione dei giorni intermedi quindi 9 e 11.
Se poi esso insegna in una classe terminale avrà poi un altro unico contratto per il periodo di esami a partire dal giorno di insediamento della Commissione e fino all’ultimo giorno d’esami.

 

 

 

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Fonte: https://www.edscuola.eu/

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