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Nuovo PEI e assegnazione delle ore di sostegno: il TAR Lazio annulla decreto e linee guida [Vedi la Sentenza]

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scuola superiore di mediazione linguisticaColpo di scena sull’introduzione del nuovo modello di PEI. Con la sentenza n. 09795/2021 del 14 settembre 2021 il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso promosso da diverse associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (CIIR), ha disposto l’annullamento del decreto interministeriale n. 182/2020 (rubricato “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”) unitamente alle linee guida ed ai suoi allegati.

Di seguito ecco i rilievi del TAR:

  1. In primo luogo deve essere rilevato come il Governo non abbia espressamente autorizzato l’Amministrazione ad adottare un regolamento, così come invece effettuato in altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 66/2017 (v. ad esempio all’art. 12, co. 5), limitandosi ad indicare che alla sua delega fosse data attuazione mediante l’adozione di un decreto interministeriale. A discapito di quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti, il decreto impugnato, per i suoi contenuti, presenta tutti i caratteri di una fonte secondaria di secondo grado, sub specie di regolamento, con conseguente violazione delle norme procedimentali per la sua adozione, dettate dall’art. 17 della legge n. 400/1988. A tal fine non ha alcuna rilevanza l’autoqualificazione dell’atto da parte dell’Amministrazione in quanto secondo il TAR il provvedimento assume comunque i connotati di un “regolamento”.università telematica 2021 - 2022
  2. A fronte della precisa delega contenuta nell’art. 7, co. 2-ter del d.lgs. n. 66/2017, le Amministrazioni resistenti, anziché limitare il proprio raggio di intervento alle modalità di individuazione delle misure di sostegno ed ai modelli di PEI da utilizzare, si sono invece spinte fino a dettare una autonoma disciplina del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO). Emblematica, in tal senso, è la statuizione di cui art. 3, co. 6 del decreto n. 182/2020, ove si prevede che “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia”, a fronte della disposizione di cui all’art. 15, co. 10 della legge n. 104/1992 che contempla, invece, la partecipazione al gruppo di lavoro di “figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità”, utilizzando dunque il plurale, non il singolare. La norma, pertanto, oltre ad essere innovativa ed ultronea rispetto alle delega ricevuta, in quanto ai Ministeri resistenti non è stata attribuita dal Governo alcuna facoltà di disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavoro in materia di inclusione scolastica, finisce addirittura per conferire, in via autonoma, un potere di autorizzazione al dirigente scolastico che incide sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni disabili, ponendosi in evidente contrasto rispetto a quanto contemplato dalla normativa di rango primario sopra richiamata.recupera gli anni scolastici e consegui il diploma
  3. Sempre in tema di partecipazione degli esperti esterni nominati dalla famiglia al GLO, peraltro, va altresì sottolineato come un’ulteriore disposizione limitativa in tal senso si rinviene anche nelle linee guida allegate al decreto, anch’esse impugnate nell’odierno giudizio. A pagina 9 del documento in parola, per vero, si legge che “Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia”. Anche in tale contesto, dunque, oltre ad essere ribadito che il professionista esterno possa essere uno soltanto, si aggiunge un ulteriore requisito, oltremodo restrittivo peraltro, senza che nessuna norma primaria abbia mai autorizzato una limitazione di tal fatta.
  4. Quanto pocanzi evidenziato, peraltro, fa sorgere altresì delle perplessità sulla tecnica utilizzata dai Ministeri resistenti per l’adozione del decreto interministeriale in parola, atteso che le linee guida ad esso allegate, lungi dal potersi considerare delle mere istruzioni per uniformare l’attività dei gruppi di lavoro sul territorio e per la compilazione dei modelli di PEI adottati, si atteggiano come se fossero state a loro volta delegate a dettare disposizioni su questioni che avrebbero dovuto essere interamente disciplinate dal decreto, quantomeno stando alla lettera dell’art. 7, co. 2-ter del d.lgs. n. 66/2017.
  5. Per quanto riguarda gli innovativi istituti contemplati dal decreto impugnato che non solo esorbitano dalla delega ricevuta, violando i principi e criteri direttivi della legge n. 107/2015, ma che paiono porsi altresì in contrasto con norme internazionali in materia di tutela della disabilità, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel decreto impugnato, e nei suoi allegati, relative a:
    • predeterminazione rigida e rigorosa del range delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento” ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale;
    • possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, dove la possibilità di esonero è contemplata con riferimento ai soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), in presenza di ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe;
    • facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria, con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza delle lezioni.
  6. Infine, pare quanto meno illogico che il decreto interministeriale impugnato sia stato adottato prima di quello delegato (e non ancora emanato) di cui all’art. 5, co. 6 del medesimo d.lgs. n. 66/2017, con il quale è stato previsto che “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie […] sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell’OMS”.

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