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Mobilità docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22: da quando decorre il vincolo triennale? [Chiarimenti]

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corso di preparazione dirigente scolasticoDal 28 febbraio fino al 15 marzo 2022 sarà possibile la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente esclusivamente in modalità online.
In questo articolo affrontiamo il tema dei vincoli alla mobilità per i docenti neoassunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 alla luce delle novità introdotte dal nuovo CCNI mobilità valido per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

DOCENTI IMMESSI IN RUOLO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 sono soggetti al “vincolo triennale” di permanenza nella medesima istituzione scolastica.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022 per l’anno scolastico 2022/23, è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale.

Pertanto:

  • Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e viene soddisfatto su una delle preferenze espresse (non importa se provinciali o interprovinciali) acquista la titolarità della sede assegnata e sarà soggetto al vincolo triennale sulla nuova sede ottenuta (vincolo che opera anche sulle assegnazioni provvisorie/utilizzazioni/incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL). In sostanza il vincolo decorre dall’anno scolastico 2022/2023 (momento in cui viene acquisita la nuova titolarità).
  • Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e non vengono assegnate le sedi richieste viene assegnata d’ufficio la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e di conseguenza sarà soggetto al vincolo triennale su tale sede (in tal caso il vincolo decorre dal 1/09/2021 cioè il momento dell’immissione in ruolo). Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25.
  • Se il docente non presenta domanda, similmente al caso precedente, acquisirà la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e sarà dunque soggetto al vincolo triennale su questa che decorrerà dal 01/09/2021. Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25.
  • Se il docente immesso in ruolo viene individuato come perdente posto nella attuale scuola di titolarità e non presenti domanda volontaria di trasferimento, a prescindere che sia condizionata o meno, la nuova sede di titolarità sarà assegnata d’ufficio

FAQ FLC CGIL

I docenti neo-assunti 2021/2022 attualmente in anno di prova possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale? SÌ, ma solo per il 2022/2023, occasione non più spendibile. Sulla sede ottenuta andrà a decorrere il vincolo triennale.
Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, rimangono sulla stessa sede fino alle operazioni relative all’a.s. 2024/2025.

 

DOCENTI IMMESSI IN RUOLO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 sono soggetti al “vincolo triennale” di permanenza nella medesima istituzione scolastica.Corso di preparazione DSGA - Direttore dei servizi generali e amministrativi
Tali docenti:

  • Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e viene soddisfatto una delle preferenze espresse (non importa se provinciali o interprovinciali) acquista la titolarità della sede assegnata e sarà soggetto al vincolo triennale sulla nuova sede ottenuta (vincolo che opera anche sulle assegnazioni provvisorie/utilizzazioni/incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL). In sostanza il vincolo decorre dall’anno scolastico 2022/2023 (momento in cui viene acquisita la nuova titolarità).
  • Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e non vengono assegnate le sedi richieste viene assegnata d’ufficio la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e di conseguenza sarà soggetto al vincolo triennale su tale sede. In questo caso la titolarità è acquisita automaticamente l’1/9/2020 nella scuola di assunzione in ruolo con vincolo triennale che scade nel 2022/23 (2020/21, 2021/22, e 2022/23).
  • Se il docente non presenta domanda, acquisirà la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e sarà dunque soggetto al vincolo triennale su questa che decorrerà dal 01/09/2021. Anche in questo caso la titolarità è acquisita automaticamente l’1/9/2020 nella scuola di assunzione in ruolo con vincolo triennale che scade nel 2022/23 (2020/21, 2021/22, e 2022/23).
  • Se il docente immesso in ruolo viene individuato come perdente posto nella attuale scuola di titolarità e non presenti domanda volontaria di trasferimento, a prescindere che sia condizionata o meno, la nuova sede di titolarità sarà assegnata d’ufficio.

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FAQ FLC CGIL

I docenti neo-assunti 2020/2021 possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale? SÌ, possono farlo nelle operazioni a.s. 2022/2023 beneficiando del bonus previsto dal CCNI.
Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, hanno facoltà di riprovarci per l’a.s. 2023/2024 in quanto scade il vincolo triennale imposto dalla legge.

 

DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO DA GPS I FASCIA
I docenti assunti quest’anno dalle GPS I fascia (graduatorie provinciali per le supplenze) in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 (procedura straordinaria di assunzioni) non potranno presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.

Infatti, i docenti in questione hanno stipulato quest’anno un contratto a tempo determinato che, solo dopo il superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare conclusiva, si tramuterà in un contratto a tempo indeterminato ancorché con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021.università telematica

 

Le operazioni di mobilità sono infatti riservate ai soli docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Di conseguenza tali docenti dovranno rimanere nell’anno scolastico 2022\2023 nella stessa scuola di immissione in ruolo salvo poi poter presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo (il 2023/2024), cioè durante il loro primo anno di servizio a tempo indeterminato.

Infatti, le nuove disposizioni previste dal CCNI Mobilità 2022/2025 si applicheranno a tutti i neoimmessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24.

FAQ CISL SCUOLA

I docenti assunti quest’anno in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 possono presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico?
No, ma non avrebbero potuto in ogni caso in quanto la loro assunzione è a tempo determinato (con contratto di supplenza annuale), mentre il CCNI sulla mobilità si applica solo al personale assunto a tempo indeterminato. Il personale in questione entrerà in ruolo (ancorché con retrodatazione al 1° settembre 2021), solo una volta superato l’anno di prova e la successiva prova selettiva. Anche per loro, comunque, si applicherà quanto prevede il CCNI: lo dice espressamente il testo sottoscritto.

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