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Esami di Stato 2° ciclo: Aggiornate le FAQ Ufficiali

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corsi di perfezionamento 2020 2021Si informa che è stata aggiornata la pagina del sito ministeriale dedicata alle “DOMANDE E RISPOSTE”; al seguente link: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/domande-e-risposte.html 

Le FAQ in argomento, alcune nuove ed altre precedenti ma ancora valide.

Credito scolastico

  1. L’Ordinanza ministeriale 11 del 2020 relativa alla valutazione finale dell’anno scolastico 2019/20, e la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 8464 del 28/05/2020 avevano previsto l’ammissione alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti e un’eventuale media voti inferiore a 6/10, con assegnazione di un credito scolastico pari a 6 punti, e la possibilità di integrarlo di un punto nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (PAI). La medesima possibilità di integrazione dei crediti era comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
    Qualora, nel corso dello scrutinio finale dell’anno 2020/21, il consiglio di classe avesse omesso di prendere in considerazione la possibilità di effettuare questa integrazione, è comunque possibile effettuarla nel corrente anno scolastico 2021/22 rivedendo il credito assegnato per l’anno 2019/20?

    È possibile effettuare l’integrazione del credito conseguito nel 2019/20, con riguardo al PAI 2020/21, negli scrutini finali del corrente anno scolastico esclusivamente per sanare una “dimenticanza”, qualora, cioè, si sia omesso di prendere in considerazione la possibilità di tale integrazione nel corso degli scrutini finali dell’anno scolastico 2020/21.Elenchi aggiuntivi GPS

Valutazione

  1. Come si procede nel valutare le prove specifiche dei percorsi Esabac e Esabac-techno e dei percorsi a opzione internazionale, di cui all’articolo 23 dell’Ordinanza ministeriale 65 del 2022?
    Tali prove, sostenute ai fini del conseguimento del Baccalauréat o della specifica attestazione, sono oggetto di distinta valutazione, per la quale le commissioni possono predisporre apposite griglie di valutazione. Si precisa che della valutazione di tali prove si tiene conto anche nell’ambito della valutazione generale del colloquio, riconducendo l’accertamento delle competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche agli indicatori della griglia di valutazione della prova orale. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalauréat/attestazione dei percorsi internazionali e la valutazione complessiva del colloquio d’esame.
  2. La griglia di valutazione (allegato A all’OM) deve essere obbligatoriamente adottata?
    Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.

Seconda prova

  1. È possibile utilizzare applicativi in cloud per svolgere la seconda prova dell’esame di Stato?
    Esclusivamente nel caso in cui la seconda prova di esame preveda l’utilizzo di applicativi in cloud per poter sviluppare il compito assegnato, e tale modalità sia stata abitualmente utilizzata durante il percorso di studi, gli studenti potranno svolgere la prova con l’impiego di tali applicativi in cloud, purché sia garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
    1) che si utilizzino i dispositivi forniti dalla scuola connessi a una sottorete creata per l’occasione, con autenticazione del candidato e conseguente tracciamento di tutte le sue interazioni in rete;
    2) che la connessione sia attivata all’inizio della prova e disattivata allo scadere delle ore di lavoro;
    3) è fatto assoluto divieto di utilizzo di dispositivi personali e di condivisione della rete personale tramite hotspot.
    È obbligatorio prevedere e specificare questa necessità tecnica nel documento del 15 maggio e/o nelle programmazioni didattiche dei docenti delle discipline di riferimento e predisporre ogni strumentazione necessaria per garantire il regolare svolgimento della prova alle condizioni sopra indicate.
  2. Quale struttura deve avere la seconda prova scritta di lingua straniera 1 dei licei linguistici? I due testi scritti previsti dal quadro di riferimento adottato con Decreto ministeriale 769 del 2018 sia per la comprensione che per la produzione sono alternativi tra loro?
    L’Ordinanza Ministeriale 65 del 2022, all’articolo 17 comma 1, prescrive che la seconda prova sia “predisposta, con le modalità di cui all’articolo 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al Decreto ministeriale 769 del 2018”.
    In relazione alla lingua straniera 1, oggetto della seconda prova nel liceo linguistico nel corrente anno scolastico, il Quadro di riferimento prevede: “La prova si articola in due parti:
    a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un testo poetico. Il numero di domande è un numero complessivo riferito ai due testi.
    b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 300 parole”.
    Sia per la comprensione che per la produzione i testi NON sono in alternativa, bensì devono essere svolti entrambi.
  3. Come è necessario operare in relazione alle seconde prove delle cosiddette “curvature” degli istituti professionali?
    Per le cosiddette “curvature” degli istituti professionali aventi specifici codici d’esame SIDI, dovranno essere elaborate prove distinte. Qualora dette curvature non dispongano di uno specifico quadro di riferimento, si terrà conto del Quadro di riferimento dell’indirizzo ordinamentale di afferenza (quello di cui si consegue il diploma) e/o della struttura e delle caratteristiche delle prove nazionali dello specifico percorso somministrate nel 2019, in quanto compatibili.corso-di-perfezionamento-in-la-nuova-didattica-per-le-lingue-la-metodologia-clil/
  4. I Quadri di riferimento dell’istruzione professionale prevedono che “La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto”. Quando la prova è predisposta con il procedimento di cui all’articolo 20 comma 2, è possibile differenziare la seconda parte delle proposte di traccia in relazione alle singole classi/sottocommmissioni coinvolte?
    Sì, è possibile.
  5. Quando in due diverse articolazioni di uno stesso indirizzo di istruzione professionale la disciplina oggetto di seconda prova è la stessa (come, ad esempio, nelle articolazioni “Enogastronomia” e “Sala e Vendita” dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, in cui la disciplina oggetto della seconda prova è “Scienza e cultura dell’alimentazione”) le proposte di traccia vengono predisposte separatamente per le due articolazioni?
    Se vi è corrispondenza dei quadri disciplinari della disciplina nelle due articolazioni, i docenti titolari di questo insegnamento possono predisporre collegialmente le stesse proposte di prove per le due articolazioni, prevedendo eventualmente una parte della traccia specifica per ciascuna articolazione, nel rispetto del PTOF di istituto.
  6. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale i docenti titolari dell’insegnamento della seconda prova, nell’elaborare le proposte di traccia con i colleghi dello stesso indirizzo dei corsi “diurni”, possono prevedere per le classi dell’IdA specifici adattamenti di una parte della prova che tengano conto del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza?
    Sì, ai sensi dell’articolo 20 comma 7 dell’Ordinanza ministeriale 65 del 2022.
  7. Chi elabora le tre proposte di traccia per la seconda prova delle sessioni suppletiva e straordinaria?
    Se la prova deve essere svolta da un solo candidato o da più candidati assegnati ad una sola sottocommissione operante nell’istituzione scolastica, l’elaborazione avviene ai sensi dell’articolo 20 comma 3, cioè è affidata alla singola sottocommissione, che è l’unica coinvolta nella sessione (suppletiva o straordinaria). Se, invece, la prova è destinata ad essere svolta da più candidati appartenenti a diverse sottocommissioni operanti nell’istituzione scolastica, l’elaborazione avviene ai sensi dell’articolo 20 comma 2, ossia è affidata ai docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova delle sottocommissioni operanti in relazione alla sessione (suppletiva o straordinaria).

 

 

Colloquio

  1. Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all’Educazione civica?
    Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline; perciò, la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in qualunque fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica.

Relazione finale

  1. I Presidenti di Commissione dovranno redigere una relazione specifica, a conclusione dei lavori d’esame?
    Sì, i presidenti di commissione saranno chiamati a redigere una relazione specifica, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, mediante l’utilizzo di un form disponibile sull’applicativo “Commissione web”, precompilato nella parte amministrativa e strutturato in prevalenza con campi chiusi. Nel caso in cui non sia assolutamente possibile utilizzare “Commissione web”, il form potrà essere richiesto alla Struttura tecnica Esami di Stato.

 

 

Istruzione degli adulti

  1. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, qualora il patto formativo individuale (PFI) dello studente preveda la fruizione del secondo periodo didattico in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito distintamente per il primo e per il secondo anno?
    No, il credito scolastico si assegna solo e sempre al termine dell’intero periodo didattico (cfr. CM n. 3 del 17.3.2016, paragrafo 3, costantemente richiamata nelle successive, e Ordinanza ministeriale Esami di Stato 65 del 2022, articolo 11, comma 5).
  2. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, nel caso in cui ad uno studente al termine del primo anno del secondo periodo didattico sia stato erroneamente attribuito un credito, come occorre procedere?
    Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito nella modalità ordinaria prevista per i percorsi di secondo livello, ossia sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico.
  3. Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, conseguendo al termine dell’anno l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti?
    Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell’istruzione “diurna” è stato considerato nell’ambito del PFI, ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso “diurno” si debba tener conto nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all’attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello).
  4. Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia precedente alla riforma introdotta dal DPR 263/2012 e applicata dall’a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^ e per il 4^ anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento?
    In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno, ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti e, per il corrente anno scolastico 2021/2022, vanno convertiti complessivamente ai sensi della tabella 1 dell’allegato C all’ordinanza.
  5. Come occorre procedere, in relazione al credito assegnato per il 3^ e 4^ anno, nel caso di uno studente che si è già diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo?
    Per questo candidato, che ha frequentato nel secondo livello dell’istruzione degli adulti solo il terzo periodo didattico, il credito per gli anni precedenti è quello già assegnato nel percorso “diurno”; per il corrente anno scolastico 2021/2022, esso va sommato al credito relativo al terzo periodo didattico e complessivamente convertito ai sensi della tabella 1 dell’allegato C all’ordinanza.

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