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GPS: La valutazione dei master e dei corsi di perfezionamento: non è più richiesto il requisito della coerenza

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sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo - cfuLe tabelle titoli allegate all’O.M. 112/2022 prevedono la valutazione dei Master e dei Diplomi di perfezionamento.

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1 punto”.

Pertanto, si valutano allo stesso modo (1 punto) sia i master che i corsi di perfezionamento articolati su base annuale e conclusi con il superamento di un esame finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi.

In particolare:

  • I Master sono sempre titoli da 1500 ore corrispondenti a 60 CFU formativi.
  • I corsi di perfezionamento sono valutatati allo stesso modo dei Master solo se possiedono le stesse caratteristiche (1500 ore – 60 CFU ed esame finale), poiché i corsi di perfezionamento potrebbero in teoria essere erogati per un numero inferiore di ore (es: 500 ore corrispondenti a 20 CFU). Le tabelle titoli allegate alle GPS, diversamente dalle precedenti tabelle delle graduatorie d’istituto, non prevedono più la valutazione di corsi di perfezionamento di durata inferiore alle 1500 ore.

TITOLO DI ACCESSO
I Master sono titoli universitari che richiedono come titolo di accesso la laurea triennale se si tratta di master di I livello o magistrale/specialistica nel caso dei master di II livello.

Diversamente, il titolo di accesso ai corsi di perfezionamento può essere, a seconda di quanto previsto dal Regolamento d’ateneo, il Diploma, la Laurea triennale o la laurea magistrale\specialistica o vecchio ordinamento. Esistono quindi sia diplomi di perfezionamento post-laurea che diplomi di perfezionamento post-diploma.

IL REQUISITO DELLA COERENZA
Le tabelle titoli delle graduatorie d’istituto prevedevano la valutazione dei titoli coerenti con gli insegnamenti cui si riferiva la graduatoria nonché dei titoli in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria” e, in analogia con le GAE anche dei master di metodologie didattiche e analoghi.

Detto criterio della coerenza non era invece previsto nelle tabelle titoli dei vari concorsi (2012, 2016, etc.). Con l’istituzione delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), le tabelle titoli non hanno più previsto il requisito della coerenza. Di conseguenza i titoli (master e\o perfezionamenti) sono valutabili per tutte le graduatorie in cui il candidato è inserito, a prescindere che siano coerenti o meno.

QUANTI TITOLI SONO VALUTABILI NELLE GPS?
Secondo la tabella titoli sono valutabili al massimo tre titoli tra diplomi di perfezionamento e master universitari conseguiti in tre distinti anni accademici.

Attenzione: il Corso di perfezionamento CLIL, se posseduto congiuntamente alla certificazione linguistica, può essere dichiarato in una voce distinta che sfugge al limite suddetto dei tre titoli.

Analogamente, nel suddetto limite non rientrano nemmeno i diplomi di specializzazione biennali i quali vanno dichiarati nella specifica voce.

PER UN APPROFONDIMENTO SULLA VALUTAZIONE IN BASE ALLA PREVIGENTE NORMATIVA SI VEDA QUI

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