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Nuova Ordinanza GPS: parere negativo del CSPI su supplenze con titolo estero non ancor riconosciuto. Ecco il parere e le proposte di modifica.

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Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), ha approvato nella seduta plenaria n. 123 del 12/04/2024, tenutasi in modalità telematica, il parere sullo schema di ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo».

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Ricordiamo che il parere del CSPI è obbligatorio ma non vincolante. Il parere sullo schema di Decreto in oggetto è negativo in caso di mancato accoglimento delle proposte di modifica, in particolare per quanto riguarda la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato (art. 7, comma 4, lett. e).

Nei prossimi giorni il Ministero deciderà se accogliere o meno le richieste del CSPI ed emanerà l’Ordinanza Ministeriale.

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LE MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE BOZZA
Lo schema di ordinanza in esame recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» è stato oggetto di un precedente parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 121 del 23/02/2024. Quanto lì contenuto è richiamato integralmente.

Rispetto alla precedente bozza oggetto del precedente parere, le modifiche oggi introdotte nel testo dell’Ordinanza Ministeriale riguardano principalmente tre punti:

  1. all’articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, è stata inserita la possibilità di iscrizione con riserva per coloro che conseguiranno il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico;
  2. all’articolo 7, comma 4, lettera e), ultimo periodo, è stata prevista la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato con specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo;
  3.  all’articolo 15, è stato inserito il comma 7, che prevede la valutabilità dei servizi prestati a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari poi caducati dalla decisione definitiva.

Il CSPI, rispetto ai cambiamenti intervenuti nella attuale formulazione dell’O.M., non rileva eccezioni riguardo ai punti 1) e 3), mentre, rispetto al punto 2), richiama quanto contenuto nel parere n. 121: “Il CSPI, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri, auspica che le nuove procedure intraprese dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, consentano il tempestivo riconoscimento dei suddetti titoli, al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze”.

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L’auspicio formulato andava nella direzione di un’accelerazione delle tempistiche necessarie al riconoscimento, in quanto la precedente formulazione dell’art. 7, comma 3, lettera e), non prevedeva, per gli aspiranti inseriti con riserva, il diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.

Il CSPI, in considerazione della complessità delle procedure di nomina, soprattutto rispetto alla numerosità della platea di interessati e controinteressati (a titolo esemplificativo sono circa 12mila i docenti che hanno acquisito un titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno all’estero), ritiene che la soluzione proposta nel testo non sia più sufficiente a “garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze”.

La formulazione oggi contenuta nell’O.M. in esame: “L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in  caso di diniego del riconoscimento del titolo” appare foriera di innumerevoli occasioni di contenzioso (i docenti in parola, ad esempio, potrebbero essere sottoposti a misure compensative solo a scadenza di contratto). Ciò è evidente soprattutto alla luce del fatto che l’attività di valutazione dei titoli esteri, seppure effettuata in numero limitato rispetto al totale dei titoli da valutare, ha prodotto provvedimenti di rigetto, tra l’altro, di diversi titoli di specializzazione sul sostegno. Il CSPI in proposito segnala che gli effetti più gravi del paventato contenzioso non potranno che ricadere sulla continuità didattica relativa alle attività di insegnamento previste a supporto degli alunni con disabilità. Il CSPI, pertanto, chiede il ritorno alla formulazione precedente.

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Il CSPI coglie l’occasione di proporre un correttivo relativo alla Tabella 3, in relazione alla sezione B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”.

PUNTEGGIO PER IL SUPERAMENTO DELLE PROVE DI UN CONCORSO ORDINARIO
Il punto B.6, infatti, prevede l’attribuzione di 3 punti per il “Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non utilizzato come titolo di accesso e non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo”. Il CSPI, al fine di valorizzare la partecipazione a prove concorsuali selettive, propone di attribuire il punteggio anche nel caso in cui il superamento di un concorso ordinario abilitante sia già utilizzato come titolo di accesso. Si chiede pertanto la modifica del testo prevedendo l’attribuzione di 3 punti per il “Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo”.

SUPPLENZE SU SOSTEGNO PRIMARIA DA GRADUATORIE INCROCIATE
Il CSPI, inoltre, in riferimento all’attribuzione delle supplenze su sostegno, rileva che rispetto al reclutamento degli insegnanti attraverso l’incrocio con le graduatorie di posto comune, si porrà per le rinnovate graduatorie provinciali e di istituto una incoerenza formale e sostanziale relativa alla formazione iniziale dei docenti per la scuola primaria. La neo costituita graduatoria per l’insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria (nelle sole classi IV e V), infatti, potrebbe essere utilizzata, proprio con l’incrocio tra le graduatorie, per l’attribuzione delle supplenze su sostegno senza titolo. I docenti della nuova graduatoria, purtroppo, risultano sprovvisti del titolo di accesso richiesto dagli ordinamenti per l’insegnamento nella scuola primaria (laurea in Scienze della Formazione Primaria ovvero diploma di istituto magistrale di vecchio ordinamento). Il CSPI auspica che l’Amministrazione produca uno specifico correttivo, al fine di assicurare personale docente con una formazione adeguata alla scuola primaria anche per le attività di insegnamento a supporto degli alunni con disabilità.

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CLASSI DI CONCORSO ACCORPATE
Ancora in riferimento alle conseguenze applicative dell’entrata in vigore del DM 255/2024 (revisione e accorpamento delle classi di concorso), il CSPI, soprattutto al fine di assicurare omogeneità dell’applicazione e uniformità di trattamento degli aspiranti e, quindi, limitare il proliferare del contenzioso, chiede di inserire all’art. 15, comma 1, il seguente periodo: “A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata”.

INDIRIZZO MONTESSORI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il CSPI, infine, in relazione alla sperimentazione di scuola secondaria di I grado a indirizzo Montessori, autorizzata con DM 237/2021, sottolinea, nelle more del passaggio ad ordinamento, la necessità di prevedere procedure di reclutamento dei docenti specializzati, in analogia a quanto già previsto per la scuola dell’infanzia e primaria.

Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato.

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VEDI IL PARERE E LA BOZZA

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/gps-gae/nuova-ordinanza-gps-parere-negativo-del-cspi-su-supplenze-con-titolo-estero-non-ancor-riconosciuto-ecco-il-parere-e-le-proposte-di-modifica/

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