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Visite fiscali, sta per scoppiare un nuovo caso Tarsu

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Le scuole a secco di fondi dovranno pagare i controlli medici anche per un solo giorno di assenza

Dirigenti scolastici allarmati e preoccupati per gli effetti che potrà avere sui bilanci della scuola la sentenza n. 13992 del 28 maggio 2008 di cui ha dato notizia “Azienda Scuola» di martedì 4 novembre.

Con la predetta sentenza i giudici della Sez. I della Corte di Cassazione civile hanno, infatti, sostenuto che le spese per le visite fiscali di controllo sulla malattia dei pubblici dipendenti e, quindi, del personale della scuola, disposte dall’Usl su richiesta della pubblica amministrazione, devono essere, in assenza di un accordo in seno alla conferenza stato-regioni, a carico di queste ultime e non del servizio sanitario nazionale che, per espressa disposizione di legge, sarebbe tenuto solo ad assicurare l’espletamento della visita di controllo richiesta. Se la tesi sostenuta dai giudici dovesse essere recepita alla lettera dalle unità sanitarie locali, le preoccupazioni espresse dai dirigenti scolastici sulla impossibilità di reperire all’interno delle risorse disponibili per la normale amministrazione quelle necessarie per liquidare i compensi al medico fiscale, sarebbero ampiamente giustificate a causa della concomitanza dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di visite fiscali contenute nell’articolo 71 della legge 6 agosto 2008, n, 133 e dell’aggiornamento dei compensi per le visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’Inps previsto dal decreto interministeriale 8 maggio 2008, oltre che dalla inesistenza nei bilanci delle scuole di un apposito capitolo finanziato dallo stato. Insomma, si rischia di parire un nuovo caso Tarsu, la contesa tra stato centrale, enti locali e scuole sul pagamento della tassa sui rifiuti urbani.
Quanto si paga

La misura dei compensi dovuti al medico fiscale. L’articolo 3 del decreto interministeriale dispone che a decorrere dall’8 luglio i compensi sono aggiornati nelle seguenti misure: per l’espletamento della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale 41,67; eseguita in giorno festivo 52,62; per la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore, 28,29, per la visita festiva 39,61; per ogni visita eseguita nel perimetro urbano sarà corrisposto un rimborso di 6,00; se eseguita fuori dal perimetro urbano ed entro 20 chilometri, il rimborso sarà di 10,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi dall’abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno. Per i percorsi superiori a 20 chilometri sarà corrisposto un ulteriore rimborso di 5,00 in aggiunta al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel. Misure di compenso particolare sono previste per le visite effettuate nelle isole nel cui territorio non sia stata costituita una apposita lista di medici o non sia reperibile altro medico dipendente da altra struttura sanitaria pubblica.

Le norme

Le disposizioni in materia di visite fiscali contenute nell’articolo 71 della legge 133/2008. L’amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, recita il comma 3 dell’articolo 71, anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzativa. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

Boomeramg per le casse statali

Le nuove disposizioni in materia di assenze per malattia introdotte per ridurre l’assenteismo e penalizzare i malati immaginari dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, potrebbero trasformarsi in un boomerang per le casse dello stato. Le somme che l’erario potrà introitare in conseguenza delle penalizzazioni economiche per i primi dieci giorni di assenza non potranno infatti coprire i costi per compensare i medici fiscali nel caso in cui i dirigenti scolastici fossero costretti a chiedere il controllo delle assenze anche per un solo giorno.

Nota: ItaliaOggi – Azienda Scuola del 11/11/2008

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