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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nuovo contratto: ha validità triennale, ma le domande saranno annuali. Termini

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In data 12 giugno 2019 è stato firmato da sindacati e MIUR il contratto che regola la mobilità annuale per il prossimo triennio.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

È importante, però, non confondere la validità temporale del contratto, che rimarrà in vigore per tre anni scolastici, con la tempistica per presentare le domande che rimarranno annuali.

All’interno del triennio di validità del CCNI sarà possibile, infatti, per i docenti che possiedono i requisiti richiesti, presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria ogni anno.

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CCNI: validità triennale

Come chiarisce l’art.1, in relazione al campo di applicazione, durata e decorrenza, il contratto collettivo decentrato, che si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Il CCNI appena firmato, quindi, stabilisce le regole per i movimenti annuali del prossimo triennio e sostituisce il CCNI siglato in data 28 giugno 2018, valido per il corrente anno scolastico 2018/19

Nuovo contratto, stesse finalità

Nel nuovo contratto si confermano le finalità previste gli anni scorsi per quanto concerne le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA.

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Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

I criteri generali stabiliti, come sottolinea il succitato art.1, sono diretti prioritariamente a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell’offerta formativa per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, dovrà stipulare con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Questo in sintonia con il succitato art.10 del CCNL 29/11/2007 dove si stabilisce quanto segue:

Università
Università

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo

Domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria: sarà sempre annuale

Le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono e rimangono movimenti disposti annualmente, che non modificano la titolarità dei docenti coinvolti, per i quali sarà necessario, in presenza dei requisiti richiesti, presentare domanda ogni anno, nel rispetto delle regole previste nel contratto che, invece, rimarrà valido per un triennio

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Tutti i master dedicati al personale docente

Termini di presentazione domande

I termini di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno stabiliti con specifica circolare ministeriale annualmente, per ogni anno scolastico del triennio di validità del contratto.

I docenti interessati da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, come chiarisce il comma 9 dell’art.1, verranno rimessi nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

CCNI triennale, ma con possibilità di integrazioni

Il contratto firmato potrà, comunque, nel corso del triennio, essere integrato in seguito a nuove esigenze sorte a causa di nuovi provvedimenti emanati successivamente alla sua sottoscrizione.

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Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Come stabilisce, infatti, l’art.1 comma 12, l’accordo tra le parti firmatarie è il seguente:

Le parti concordano di valutare congiuntamente l’esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso”

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-nuovo-contratto-ha-validita-triennale-ma-le-domande-saranno-annuali-termini/

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