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Personale ATA, calcolo ferie e festività part-time orizzontale e monetizzazione dei giorni residui

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ricorso ata per il riconoscimento del punteggio per servizio prestato presso scuola paritariaPersonale ATA: ancora una volta affrontiamo il capitolo ferie, sempre molto “spinoso” per varie diatribe che possono sorgere all’interno delle istituzioni scolastiche.


Ho 2 contratti a tempo determinato ATA CS, ciascuno di 18 ore, stesso Istituto (plesso). Lavoro 5 gg su 7 (7H 12′ al dí)
1) dal 14/09/2020 al 30/06/2021 18 H,
2) dal 24/09/2020 al 10/06/2021 18 H-COVID.

-Quante ferie maturo e come viene calcolato? -Perchê non esiste (ovvero non conosco l’esistenza) di un cassetto conteggio ferie?
– Vengono aggiunte anche festività soppresse? Quante persone per ogni contratto?
In caso non dovessi usufruire di tutte le ferie, mi verrebbero poi pagate alla scadenza contratto?
Nel ringraziarvi di avermi dedicato del tuo tempi, saluto cordialmente.

di Giovanni Calandrino – Nel part – time orizzontale il lavoratore (indipendentemente dalla percentuale dell’orario svolto) ha sempre diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse calcolate come per il tempo pieno. Quindi, ad esempio, un lavoratore con part-time orizzontale al 50% dell’orario ordinario, ha diritto al 100% delle ferie spettanti come calcolate nel caso di orario a tempo pieno.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, dunque per sapere il numero esatto di giorni di ferie maturate occorre effettuare la proporzione:

360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x

Anche il calcolo delle festività soppresse rimane invariato, dunque se ne matura 1 ogni 3 mesi di servizio.

Dunque per le supplenze temporanee, il risultato va riproporzionato ai giorni di effettivo servizio.università telematica

Considerando che entrambe le supplenze sono nella stessa scuola e prendendo in considerazione la sola supplenza più lunga, dal 14/09/2020 al 30/06/2021, in totale maturerà 24 giorni di ferie e 3,21 di festività soppresse.

La monetizzazione delle ferie non godute:

innanzitutto chiariamo che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, esigenze di servizio, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

Dunque il pagamento delle ferie è contestuale alla chiusura dell’ultimo contratto stipulato nell’anno scolastico. Pertanto la monetizzazione delle stesse è immediata alla chiusura contrattuale.

orizzontescuola.it

24 cfu

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